SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
LIGURIA
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 8-03-1990
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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CAPO I
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ARTICOLO 2
(Compiti degli addetti ai servizi di polizia municipale) 1. Gli addetti ai servizi di polizia municipaleentro gli ambiti territoriali del Comune diappartenenza e nei limiti delle loro competenze:a) provvedono alle attività di vigilanza dicui all' articolo 1, con compiti di prevenzionee di repressione delle violazioni; b) prestano opera di soccorso nelle pubblichecalamità e disastri, di intesa con leautorità competenti, nonchè in caso diprivati infortuni; c) assolvono ai compiti di formazione, diraccolta di notizie, di accertamento, dirilevazione e ad altri compiti previsti daleggi o regolamenti richieste dalle autorità competenti; d) prestano servizi d' ordine, di vigilanza edi scorta necessari per l' espletamento diattività e compiti istituzionali dell' entediappartenenza; e) collaborono, nei limiti e nelle fomre dilegge e nell' ambito delle proprie attribuzioni,con le forze di polizia dello Stato edella protezione civile. 2. I compiti della polizia giudiziaria e le funzioniausiliarie di pubblica sicurezza sonodisciplinati dall' articolo 5 della legge 7 marzo1986 n. 65. 3. restano fermi gli interventi demandati perspecifica competenza ed attribuzione dalleleggi e altre istituzioni.
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ARTICOLO 3
(Disposizioni generali) 1. Le attività di polizia municipale si attuano dinorma nell' ambito territoriale del Comune; possono svolgersi in ambiti diversi nei seguenticasi:a) comando o distacco degli addetti; b) collaborazione tra Comuni in determinatesituazioni o circostanze; c) gestione associata delle funzioni tra Comuni.
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ARTICOLO 4
(Comando o distacco) 1. Il comando o distacco di addetti tra Comunipuò essere disposto per un periodo limitatodi tempo e previa intesa dei Comuni interessati,semprechè le esigenze che determinanoil comando o il distacco ineriscano a funzionidi polizia municipale. 2. Durante il periodo di comando o di distacco,l' addetto mantiene il rapporto organicocon l' ente di appartenenza ed il proprio statogiuridico ed economico mentre dipendefunzionalmente dall' ente presso cui s' comandatoo distaccato.
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ARTICOLO 5
(Collaborazione tra Comuni) 1. La collaborazione tra Comuni è volta adagevolare in particolare:a) la gestione di servizi a carattere ricorrente,stagionale od anche occasionale checomportino d' esercizio di attività di poliziamunicipale. In tal caso sono stipulateintese tra i Comuni che, mediante convenzione,determinano strutture organizzative,mezzi ed attrezzature operative,modalità di impiego e rapporti finanziari; b) le operazioni di polizia municipale svoltesu iniziative degli addetti, fuori del territoriodi competenza, per necessità connessealla flagranza dell' illecito commesso; c) l' impiego del personale sulla base di pianio previe intese con le amministrazioniinteressate, fuori del territorio di competenza,in caso di soccorsi per calamità naturali; d) le missioni fuori del territorio per fini dicollegamento e di rappresentanza.
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ARTICOLO 6
(Disciplina della bollaborazione) 1. Nel casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 siapplicano, ove ne ricorrano le circostanze, lenorme sulla mobilità del personale previstedall' accordo nazionale per il comparto deidipewndenti degli Enti locali, secondo le modalità ivi disciplinate. 2. I comandi e i distacchi di cui all' articolo 4 el' impegno del personale di cui all' articolo 5lettera c) devono essere disposti previa comunicazioneal Prefetto.
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ARTICOLO 7
(Gestione associata) 1. La gestione associata delle funzioni di poliziamunicipale è diretta a favorire la efficienzae la economicità del serviio. 2. La gestione associata avviene in ambiti territorialideterminati dal Consiglio egionalesu proposta della Giunta, che sente previamentei Comuni, le organizzazioni sindacaliinteressate e il Comitato tecnico consultivoregionale di cui all' articolo 18. 3. La gestione associata è definita sulla base diconvenzioni tra i Comuni interessati, nellaquale sono determinati i rispettivi oneri finanziari,le modalità organizzative, la dipendenzagiuridica e funzionale degli addetti. Inoltre detta convenzione deve prevedere:a) l' adozione di un regolamento per lo svolgimentodel servizio ai sensi dell' articolo7della legge 7 marzo 1986 n. 65; b) l' indicazione del responsabile amministrativodel servizio comune di poliziamunicipale, con compiti di organizzazionee di coordinamento in tutto l' ambitoterritoriale, tenuto conto delle esigenze edelle richieste delle amministrazioni interessate; c) il mantenimento della dipendenza organicadell' ente di appartenenza di ciascunaddetto e il conseguente stato giuridico diognuno; d) la mobilità da un ente all' altro qualoraciò corrisponda ad esigenze di razionalizzazione,economicità e funzionalità del servizio; e) la disciplina, nel caso di Comuni sprovvistidi addetti, delle specifiche modalità per lo svolgimento del servizio nel corrispondenteterritorio, fermo restando chein ciascun Comune dovrà essere assicuratol' espletamento del servizio per tutti igiorni dell' anno; f) il rappresentante istituzionale di cui all'articolo 9.
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ARTICOLO 8
(Organizzazione del Servizio) 1. Lo svolgimento delle attività di polizia municipaleavviene attraverso l' apposito serviziodi polizia. 2. I Comuni, singoli ed associati, devono adottareil regolamento del servizio di poliziamunicipale di cui all' articolo 4 della legge 7marzo 1986 n. 65.
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ARTICOLO 9
(Rappresentanza istituzionale) 1. Il Sindaco o l' Assessore da lui delegato sovraintendealle attività di polizia municipale,impartisce gli indirizzi politico - amministrativie vigila sullo svolgimento del servizio. 2. Quando il servizio di polizia municipale è svolto in forma associata, nella convenzionedi cui all' articolo 7 sono indicati il rappresentanteistituzionale e i casi in cui gli addettial servizio di polizia municipale appartenentiai singoli Comuni sono soggetti all' autorità del Sindaco nel cui territorio sitrovano ad operare.
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ARTICOLO 10
(Strutture di polizia municipale) 1. In ogni Comune od in ogni gestione associatadi Comuni di cui all' articolo 7 deve esserepresente almeno un dipendente addettoesclusivamente alle funzioni di polizia municipale,fermo restando che dve essere assicuratale funzioni del servizio per tutti igiorni dell' anno. 2. Allorchè gli addetti siano almeno sette può essere istituito il Corpo di polizia municipale. Il Comandante del Corpo o responsabile delServizio di polizia munipale di cui all' articolo7 terzo comma hanno la responsabilità dello svolgimento tecnico - operativo, impartisconole direttive inerenti l' impiego degliaddetti, sovraintendono l' organizzazionedel servizio, l' addestramento, la disciplina,la formazione professionale, nel rispetto degliindirizzi politico - amministrativi impartititidall' autorità di cui all' articolo 9. 3. Nel caso previsto dal secondo comma i Comunisingoli ed asociati adottano il regolamentoper la disciplina dello stato giuridicodel personale e per l' ordinamento e l' organizzazionedel Corpo ai sensi dell' articolo 7della legge 7 marzo 1986 n. 65.
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ARTICOLO 11
(Organici e strutture organizzative della poliziamunicipale) 1. La dotazione organiza e l' organizzazionedei servizi sono determinati previo confrontocon le organizzazioni sindacali e tenutoconto degli specifici criteri indicati nell' articolo7 secondo comma della legge 7 marzo1986 n. 65, con particolare riferimento aindici o fattori socio - economici, di efficienzae funzionalità . 2. L' organizzazione del Corpo, nelle grandiarre urbane, deve essere improntata al principiodel decentramento territoriale ed alcriterio di assicurare la funzionalità ed efficienzadelle dotazioni organiche, per singolequalifiche funzionali. 3. L' organizzazione e la dotazione organicadei servizi di polizia municipale nel territoriodi ogni Comune sono deterinati, previoconfronto con le organizzazioni sindacali,sulla base di criteri che tengano contodella popolazione residente, temporanea efluttuante, della dimensione morofologica edei caratteri urbanistici del territorio, dellefasce orarie di necessità operativa del servizio,degli indici di violazione delle norme,nonchè di ogni altro rilevante criterio di carattereistituzionale socio - econimico, di efficienzae funzionalità . A tal fine, il paraetro base del contigentenumerico non può essere inferiore ad unoperatore per ogni settecento abitanti. 4. Le strutture organizzative di polizia municipalee le qualifiche funzionali degli addettisono disciplinate dagli articoli 2 e 3 dellalegge 29 marzo 1983 n. 93 e dagli accordinazionali di lavori ivi previsti.
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ARTICOLO 12
(Accesso e mobilità ) 1. I Comuni singoli od associati, sentite le organizzazionisindacali e nel rispetto delleleggi di recepimento dei contratti nazionalidi lavoro, stabiliscono nei propri regolamentiorganici le norme per l' accesso allesingole qualifiche, le attribuzioni, i doveri ele responsabilità nonchè quant' altro si riferisceai limiti di impegno. 2. Nei regolamenti organici gli enti potrannoprevedere che la partecipazione, con profitto,ai corsi di formazione ed aggiornamentodi cui agli articoli 13, 14, 15 costituisca titolocongruamente valutabile nei concorsi perl' accesso ai vari livelli negli organici di Poliziamunicipale. 3. La mobilità del persanale addetto ai servizidi polizia municipale, tra comuni della regione,è disciplinata dalle norme contenutenell' accordo nazionale del comparto deglienti locali, previo confronto con le organizzazionisindacali.
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ARTICOLO 13
(Programmazione regionale) 1. La Regione, in conformità all' articolo 4 dellalegge 21 dicembre 1978 n. 845 e nell' ambitodelle finalità di cui alla legge regionale 7agosto 1979 n. 27, esercita le funzioni diprogrammazione, indirizzo e coordinamentoin materia di formazione e di aggiornamentoprofessionale del personale addetto alservizio di polizia municipale. 2. Al tal fine il Consiglio regionale, su propostadella Giunta, emana, in sede di adozione e diaggiornamento del piano triennale di formazioneprofessionale, direttive ai Comuni pergarantire l' uniformità e la coerenza dei percorsie degli obiettivi, prevedendoin particolare:a) corsi di qualificazione professionale teorico -pratici per neiassunti, prima dell'immissione in servizio; b) corsi di aggiornamento e specializzazioneper tutti il personale di Polizia municipale; c) corsidi lingue estere; d) corsi di preparazione ai conrosi per l' accessoagli organici del servizio.
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ARTICOLO 14
(Attività formative) 1. La Regione, in collaborazione con i Comunisingoli ed associati e con le Organizzazionisindacali, individua le necessità formative inrelazione ai concorsi in programma, allenuove assunzioni ed all' aggiornamento professionaledegli addetti alla polizia municipale. 2. La Giunta regionale approva in sede di pianoannuale le attività formative e gli specificiprogrammi riguardanti la formazione e l' aggiornamentoprofessionale dei dipendentiaddetti al servizio di polizia municipale.
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ARTICOLO 15
(Realizzazione delle attività formative) 1. L' esecuzione e la gestione delle attività formativeè delegata ai Comuni capoluogo diprovincia che provvedono mediante convenzionicon i singoli Comuni, sulla base diuno schema tipo approvato dalla Giunta regionale,tenuto anche conto degli ambiti territriali di cui all' articolo 7. 2. Lo schema tipo di convenzione deve:a) prevedere le attività formative e le relativemodalità di attuazione in rapporto alledirettive di cui al secondo comma dell' articolo13; b) idividuare le modalità e i criteri di selezionedei formatori cui affidare lo svolgimentodi attività din insegnamento per icorsi di cui all' articolo 13, tenuto contoche:1) la Giunta regionale indice appositibandi di selezione; 2) possono partecipare alla selezione idipendente della Regione e dei Comuniricompresi nell' ambito territorialeregionale, di qualifica non inferioreall' ottavo livello e i Comandanti delCorpo di polizia municipale; 3) sulla base della vigente normativa eprevia intesa con le Amministrazioniovvero con gli Ordini Professionali diappartenenza, i pubblici dipendenti ei liberi professionisti, esperti nellematerie oggetto dei corsi, possono esserechiamati a svolgere singole lezionidi propulsione e/ o di conclusionedei corsi stessi, o su specifici argomentidi particolare interesse dottrinaleo giurisdizionale.
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ARTICOLO 16
(Finanziamento delle iniziative di formazione) 1. La partecipazione finanziaria della Regione,il cui onere nella misura compatibile con lepriorità stabilite in sede di piano annuale perla formazione professionale sarà fronteggiatanell' ambito degli stanziamenti di bilancioregionale per la formazione professionale,sarà pari al 70 per cento della spesa delleiniaziative corsuali.
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ARTICOLO 17
(Funzione di polizia locale) 1. Gli enti locali diversi dai Comuni esercitanole funzioni di polizia locale nelle materie dipropria competenza ed in quelle ad essi delegateda leggi statali o regionali.
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ARTICOLO 18
(Istituzione del Comitato tecnico consultivoregionale) 1. E' istituito il Comitato tecnico consultivoregionale in materia di polizia municipalecomposto da:a) il Presidente della Giunta regionale, o assessoredelegato, che lo presiede; b) un esperto in materia di polizia municipaledesignato dalla Giunta regionale; c) tre esperti tra quelli designati dalle organizzazionisindacali dei dipendenti deglienti locali maggiormente rappresentative; d) due esperti designati dall' AssociazioneNazionale Comuni d' Italia( ANCI);e) un esperto designato dall' Unione ProvinceItaliane( UPI);f) un esperto designato dall' Unione NazionaleComunità Enti Montani( UNCEM);g) un esperto designato dall' AssociazioneNazionale Comandanti e Ufficiali di PoliziaMunicipale( ANCUPM);h) un esperto designato dall' AssociazioneNazionale Vigili Urbani( ANVU). Gli esperti dovranno essere preferibilmentescelti tra i Comandanti dei Corpidi Polizia municipale. 2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidentedella Giunta regionale e dura in caricacinque anni. La designazione degli espertidi cui alprimo comma devono essere effettuateentro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente dellaGiunta regionale costotuisce il Comitatoqualora le designazioni pervenute consentanola nomina di almeno la metà più uno deiComponenti, salva l' integrazione con il perveniredelle successive designazioni. 3. Ai componenti del Comitato spetta il rimborsospese di cui alla legge regionale 3 gennaio1978 n. 1 e successive modificazioni edintegrazioni. 4. Un dipendente rgionale svolge i compiti disupporto tecnico - amministrativo alla attività del Comitato.
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ARTICOLO 19
(Compiti del Comitato) 1. Il Comitato svolge funzioni di consulenzatecnico - giuridica in materia di polizia municipaleesprimendo parere obbligatorio inmerito:a) alla individuazione degli ambiti territorialinei quali determinare la gestione associativadelle attività di polizia municipale; b) ai contenuti tecnico - culturali ed alle materiedi insegnamento dei corsi di formazioneprofessionale; c) alle proposte in ordine alle caratteristichedelle uniformi, dei distintivi, delle denominazionidel personale addetto ai servizidi polizia municipale; d) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumentioperativi in dotazione ai copri edai servizi di polizia municipale; e) alle proposte volte ad uniformare la modulistica,le procedure e le tessere di riconoscimento. 2. Il Comitato svolge altresì , su specifica richiesta,funzioni consultive per gli enti locali.
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ARTICOLO 20
(Anangrafe regione per i servizi di polizia loca-le) 1. E' istituita l' anagrafe regionale per i servizi dipolizia locale. 2. E' compito dell' anagrafe di cui al primocomma, anche ai fini di una efficace programmazionedegli interventi regionali, raccogliereed elaborare dati, numerici e qualitativi,relativi sia alle dotazioni organicheche all' organizzazione dei servizi di polizialocale.
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ARTICOLO 21
(Relazione annuale) 1. La Giunta regionale entro il 31 marzo trasmetteal Consiglio regionale una relazioneillustrativa concernente la attuazione dellapresente legge nel corso dell' anno precedente.
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ARTICOLO 22
(Uniformi e distintivi, mezzi di trasporto) 1. Gli addetti di polizia municipale svolgono dinorma il loro servizio in uniforme. Il regolamentodegli enti può prevedere i casi in cui ilservizio in abito civile è necessario, indicandol' organo competente al rilascio della relativaautorizzazione. 2. La divisa degli appartenenti alla polizia municipaleè relaizzata in modo da soddisfare leesigenze di funzionalità e di identificazione. 3. Le uniformi degli addetti ai Corpi o ai Servizidi polizia municipale sono costituite dalmodello e nei colori descritti nell' allegato A. 4. I distintivi da porre sulle uniformi degliagenti di polizia municoipale recano lo stemma,se adottato, e la denominazione dell' entedi appartenenza, nonchè il numero personaledi matricola. 5. I segni dei distintivi delle uniformi e delgrado sono descritti nell' allegato B. 6. I mezzi di trasporto in dotazione agli addettidella polizia municipale hanno colore, contrassegnied accessori secondo la descrizionedi cui all' allegato C.
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ARTICOLO 23
(Mezzi e strumenti operativi) 1. I servizi di polizia municipale sono dotati dinorma di mezzi strumenti operativi di tretipi:a) mezzi per lo spostamenti del personale; b) mezzi ed attrezzature per specifici impieghi; c) mezzi e strumenti fissi o mobili per lecomunicazioni a distanza.
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ARTICOLO 24
(Incentivi regionali) 1. La Regione, con successive leggi da adottarsidopo l' applicazione dell' articolo 7, stabilisce,in sede di prima attuazione delle gestioniassociate, gli incentivi finanziari per contribuireall' acquisto, da parte di Comuni minoriaggregati nelle gestioni suddette, dimezzi e strumenti operativi rientranti nellatipologia di cui all' articolo 23.
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ARTICOLO 25
(Norma transitoria) 1. In attesa della programmazione e progettazionedei corsi di formazione e aggiornamentoprofessionale di cui all' articolo 13, lemodalità di applicazione dell' articolo 26,comma 19, del dPR 17 settembre 1987 nº494 sono disciplinate in sede di contrattazionedecentrata con le procedure e le formeindicate nell' articolo 26 dell' accordo nazionaleapprovato con dPR 13 maggio 1987n. 268.
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ARTICOLO 26
(Termini per l' adeguamento) 1. I Comuni singoli ed associati provvedono,entro un anno alla data di entrata in vigoredella presente legge ad adeguare i regolamentivigenti a quelli di cui agli articoli 7 e10. 2. L' adeguamento delle uniformi, dei distintivie dei mezzi di trasporto ai modelli di cui agliallegati A, B e C deve avvenire in sede dirinnovo delle dotazioni e comunque entrodue anni dall' entrata in vigore della presentelegge. La presente legge regionale sarà pubblicatanel Bollettino Ufficiale della regione. E' fattoobbligo a chiunque spetti di osservarla e farlaosservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 8 marzo 1990
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TITOLO DEDOTTO Descrizione dei modelli delle uniformi, dei distintivi edei mezzi di trasporto degli addetti ai corpi o ai servizidi polizia municipale.
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LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 8-08-1995
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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CAPO I
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ARTICOLO 2
(Compiti degli addetti ai servizi di poliziamunicipale) 1. Gli addetti ai servizi di polizia municipaleentro gli ambiti territoriali di appartenenzae nei limiti delle loro competenze: a) provvedono alle attività di vigilanza dicui all' articolo 1, con compiti di prevenzionee di repressione delle violazioni; b) prestano opera di soccorso nelle pubblichecalamità e disastri, di intesa conle autorità competenti, nonchè in casodi privati infortuni; c) assolvono ai compiti di informazione,di raccolta di notizie, di accertamento,di rilevazione e ad altri compiti previstida leggi o regolamenti richiesti dallaautorità competenti; d) prestano servizi d' ordine, di vigilanza edi scorta, necessari per l' espletamentodi attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza; e) collaborano nei limiti e nelle forme dilegge e nell' ambito delle proprie attribuzioni,con le forze di polizia delloStato e della protezione civile. 2. I compiti della polizia giudiziaria e le funzioniausiliarie di pubblica sicurezza sonodisciplinati dall' articolo 5 della legge65/ 1986. Gli addetti al servizio di polizia municipalenon possono essere adibiti a compiti diversida quelli istituzionali salvo diverse disposizionidi legge. 3. Restano fermi gli interventi demandati perspecifica competenza ed attribuzionedelle leggi ad altre istituzioni.
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ARTICOLO 3
(Disposizioni generali) 1. Le attività di polizia municipale si attuanodi norma nell' ambito territoriale del Comune. 2. Esse devono essere realizzate, qualora sisvolgano in ambiti territoriali più ampi,in attuazione di convenzione stipulata aisensi dell' articolo 24 della legge 8 giugno1990, n. 142 (ordinamento delle autonomielocali). 3. Esse possono essere svolte tramite: a) comando o distacco degli addetti; b) collaborazione tra Comuni in determinatesituazioni o circostanze; c) gestione associata delle funzioni traComuni. 4. I Comuni appartenenti a Comunità Montanepossono affidare alle stesse l' eserciziodel servizio di polizia municipale ai sensidell' articolo 11, comma 1, lettera d), dellalegge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioniper le zone montane).
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ARTICOLO 4
(Comando o distacco) 1. Il comando o distacco di addetti tra Comunio Comunità Montane può essere dispostoper un periodo limitato di tempo eprevia intesa dei Comuni o delle Comunità Montane interessate, semprechè le esigenzeche determinano il comando o ildistacco ineriscano a funzioni di poliziamunicipale. 2. Durante il periodo di comando o di distacco,l' addetto mantiene il rapporto organicocon l' ente di appartenenza ed il propriostato giuridico ed economico mentre dipendefunzionalmente dall' ente pressocui è comandato o distaccato. 3. Il comando o distacco di addetti nell' ambitodi diversi uffici dell' ente di appartenenzanon può avvenire se non per lo svolgimentodi mansioni istituzionali della poliziamunicipale e subordinatamente al nulla -osta del responsabile del Servizio, anchesulla base di criteri elaborati dal Comitatotecnico consultivo regionale di cui all' articolo19.
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ARTICOLO 5
(Collaborazioni tra Comuni e Comunità Montane) 1. La collaborazione tra Comuni e Comunità Montane è volta ad agevolare in particolare: a) la gestione di servizi a carattere ricorrente,stagionale od anche occasionaleche comportino l' esercizio di attività dipolizia municipale. In tal caso sono stipulateintese tra i Comuni o tra i Comunie le Comunità Montane limitrofeche, mediante convenzione, determinanostrutture organizzative, mezzi edattrezzature operative, modalità di impiegoe rapporti finanziari; b) le operazioni di polizia municipalesvolte su iniziative degli addetti, fuoridel territorio di competenza, per necessità connesse alla flagranza dell' illecitocommesso; c) l' impiego del personale sulla base dipiani o previe intese con le amministrazioniinteressate, fuori del territorio dicompetenza, in caso di soccorsi percalamità naturali; d) le missioni fuori del territorio per finidi collegamento e di rappresentanzainerenti i compiti istituzionali dellapolizia municipale.
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ARTICOLO 6
(Disciplina della collaborazione) 1. Nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 siapplicano, ove ne ricorrano le circostanze,le norme sulla mobilità del personale previstedalle vigenti disposizioni in materiadi pubblico impiego, secondo le modalità ivi disciplinate. 2. I comandi e i distacchi di cui all' articolo 4e l' impiego del personale di cui all' articolo5, comma 1, lettera c), devono essere dispostiprevia comunicazione al prefetto.
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ARTICOLO 7
(Gestione associata) 1. La gestione associata delle funzioni di poliziamunicipale è diretta a favorire l' efficienzae l' economicità del servizio. 2. La gestione associata è definita sulla basedi convenzione tra gli enti interessati, nellaquale sono determinati i rispettivi oneri finanziari,le modalità organizzative, la dipendenzagiuridica e funzionale degli addetti. Inoltre detta convenzione deve prevedere: a) l' adozione di un regolamento per losvolgimento del servizio ai sensi dell' articolo7 della legge 65/ 1986; b) l' indicazione del responsabile amministrativodel servizio comune di poliziamunicipale, con compiti di organizzazionee di coordinamento in tutto l' ambitoterritoriale, tenuto conto delle esigenzee delle richieste delle amministrazioniinteressate; c) il mantenimento della dipendenza organicadell' ente di appartenenza diciascun addetto e il conseguente statogiuridico di ognuno; d) la mobilità da un ente all' altro qualoraciò corrisponda ad esigenze di razionalizzazione,economicità e funzionalità del servizio; e) la disciplina, nel caso di Comuni sprovvistidi addetti, delle specifiche modalità per lo svolgimento del servizio nel corrispondenteterritorio, fermo restandoche in ciascun Comune dovrà essereassicurato l' espletamento del servizioper tutti i giorni dell' anno; f) l' indicazione del rappresentante istituzionaledi cui all' articolo 9.
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ARTICOLO 8
(Organizzazione del Servizio) 1. Lo svolgimento delle attività di polizia municipaleavviene attraverso l' apposito autonomoservizio di polizia. 2. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane devono adottare il regolamentodel servizio di polizia municipale di cuiall' articolo 4 della legge 65/ 986 entro seimesi dall' entrata in vigore della presentelegge.
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ARTICOLO 9
(Rappresentanza istituzionale) 1. Il Sindaco o il Presidente della Comunità Montana o l' Assessore da loro delegato sovrintendealle attività di polizia municipale,impartisce gli indirizzi politico - amministrativie vigila sullo svolgimento del servizio. 2. Quando il servizio di polizia municipale è svolto in forma associativa, nella convenzionedi cui all' articolo 7 sono indicati ilrappresentante e i casi in cui gli addetti alservizio di polizia municipale appartenentiai singoli Comuni sono soggetti all' autorità del Sindaco nel cui territorio si trovanoad operare.
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ARTICOLO 10
(Strutture di polizia municipale) 1. In ogni Comune od in ogni gestione associatadi Comuni di cui all' articolo 7 e inogni Comunità Montana di cui all' articolo3, comma 4, deve essere presente almeno undipendente addetto esclusivamente allefunzioni di polizia municipale, fermo restandoche deve essere assicurata la funzionedel servizio per tutti i giorni dell' anno. 2. Allorchè gli addetti siano almeno sette,può essere istituito il Corpo di poliziamunicipale, che deve costituire una strutturadi massima dimensione dell' ente; qualoragli addetti siano in numero inferiore ilservizio è svolto dal Nucleo di polizia municipale. L' ordinamento del personale delCorpo prevede un Comandante, in ViceComandate o altra figura che sostituiscail Comandate in caso di assenza o impedimento. 3. La pianta organica del Comune deveprevede la massima articolazione possibiledella struttura atta a garantire la miglioreefficienza del servizio. 4. Il Comandante del Corpo o del Nucleo dipolizia municipale di cui all' articolo 7, comma2, hanno le responsabilità del servizio, impartisconole direttive inerenti l' impiegodegli addetti, sovraintendono l' organizzazionedel servizio, l' addestramento, la disciplina,la formazione professionale nelrispetto della vigente legislazione in materia. 5. Nel caso previsto dal comma 2 i Comunisingoli o associati e le Comunità Montaneadottano il regolamento per la disciplinadello stato giuridico del personale e perl' ordinamento e l' organizzazione del Corpo,ai sensi dell' articolo 7 della legge65/ 1986
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ARTICOLO 11
(Organici e strutture organizzative della poliziamunicipale) 1. La dotazione organica e l' organizzazionedei servizi sono determinate, previa informativaalle Organizzazioni sindacali e tenutoconto degli specifici criteri indicatinell' articolo 7, comma 2 della legge65/ 1986, con particolare riferimento a indicio fattori socio - economici, di efficienzae funzionalità e delle eventuali indicazionidel Comitato tecnico consultivo regionaledi cui all' articolo 19. 2. L' organizzazione del Corpo, nelle grandiaree urbane, deve essere improntata al principiodel decentramento territoriale ed alcriterio di assicurare la funzionalità edefficienza delle dotazioni organiche, persingole qualifiche funzionali. 3. L' organizzazione e la dotazione organicadei servizi di polizia municipale nel territoriodi ogni Comune sono determinati,previa informativa alle organizzazioni sindacali,sulla base di critieri che tenganoconto della popolazione residente, temporaneae fluttuante, della dimensionemorfologica e dei caratteri urbanistici delterritorio, delle fasce orarie di necessità operativa del servizio, degli indici di violazionedelle norme, nonchè di ogni altrorilevante criterio di carattere istituzionalesocio - economico, di efficienza e funzionalità . A tal fine, il rapporto numerico fra gli addettie la popolazione non può essere inferioread un operatore per ogni settecentoabitanti. 4. Le strutture organizzative di polizia municipalee le qualifiche funzionali degli addettisono regolate dalla disciplina vigentein materia di pubblico impiego e dagli accordidi lavoro ivi previsti.
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ARTICOLO 12
(Accesso e mobilità ) 1. Per l' accesso ai profili professionali dellapolizia municipale devono essere richiestii seguenti ulteriori requisiti oltre a quelligià previsti dalle vigente norme: a) il possesso della patente di guida dicategoria A e di categoria B o della solapatente di guida categoria B se rilasciataanteriormente al 26 aprile 1968; b) altezza minima non inferiore a metri1.65 per le donne e a metri 1.70 per gliuomini; c) acutezza visiva non inferiore a 10/ 10 perentrambi gli occhi anche con correzionecon un minimo di 8/ 10 per occhio; d) normalità del senso cromatico, luminosoe del campo visivo; e) percezione della voce sussurrata a 6metri da ciascun orecchio. 2. Le modalità del personale addetto ai servizidi polizia municipale, tra i Comuni e leComunità Montane della Regione, è regolatadalla vigente disciplina in materia dipubblico impiego.
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ARTICOLO 13
(Tutela della salute) 1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane, attraverso i regolamenti dicui all' articolo 8 comma 2, provvedono adadottare tutte le misure atte alla effettivatutela della salute e dell' integrità fisicadegli addetti al servizio di polizia municipale,in attuazione ed in conformità aquanto previsto dal decreto legislativo 19settembre 1994 n. 626 (attuazione delledirettive 89/ 391/ CEE, 89/ 654/ CEE,89/ 655/ CEE, 89/ 656/ CEE, 90/ 269/ CEE,
90/ 279/ CEE, 90/ 394/ CEE e 90/ 679/ CEEriguardanti il miglioramento della sicurezzae della salute dei lavoratori sul luogodi lavoro). 2. I regolamenti di cui al comma 1 devonoprevedere, salvo in casi di eventi eccezionalio di calamità naturali, modalità di organizzazionedel lavoro, dei servizi e degliorari idonee a limitare l' esposizione degliaddetti ad agenti inquinanti, atmosferici edacustici, al fine di evitare effetti dannosiper la salute degli stessi.
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ARTICOLO 14
(Formazione professionale) 1. Le attività di formazione ed aggiornamentoprofessionale in materia di polizia municipalevengono svolte ai sensi della leggeregionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioniper la realizzazione di politiche attivedel lavoro).
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ARTICOLO 15
(Programma Triennale) 1. Nell' ambito del Programma Triennaledelle politiche attive del lavoro, la Regionedefinisce standard formativi, tipologie, duratae costi dei corsi di formazione, aggiornamentoe riqualificazione professionaleper la polizia municipale. 2. La Provincia, sentiti i Comuni singoli oassociati per lo svolgimento del servizio dipolizia municipale, le Comunità Montanee le Organizzazioni sindacali, concorrecon le sue analisi di valutazione, alla determinazionedel Programma Triennale e deisuoi aggiornamenti, in conformità aquanto previsto dall' articolo 5 della leggeregionale 52/ 1993.
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ARTICOLO 16
(Piani annuali) 1. Nell' ambito del Piano annuale di formazioneprofessionale previsto all' articolo 18della legge regionale 52/ 1993, la Provincia,sentiti i Comuni singoli o associati per losvolgimento del servizio, le Comunità Montane e previa informativa alle Organizzazionisindacali, individua corsi di formazione,aggiornamento e riqualificazioneper gli operatori della polizia municipale,anche neo - assunti.
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ARTICOLO 17
(Attuazione delle attività di aggiornamento edi specializzazione) 1. Ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera e)della legge regionale 52/ 1993 la Provinciaattua attività di aggiornamento e specializzazionerivolta anche agli operatori di poliziamunicipale, nel perseguimento dell' obiettivodella formazione continua, tramitei propri centri professionali e gli enti dicui all' articolo 37, comma 1, della legge regionale52/ 1993.
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ARTICOLO 18
(Funzioni di polizia locale) 1. Gli enti locali diversi dai Comuni e dalleComunità Montane esercitano le funzionidi polizia locale nelle materie di propriacompetenza ed in quelle ad essi delegateda leggi statali o regionali. 2. Agli enti locali di cui al comma 1 si applicano,ove compatibili, le disposizioni dellapresente legge.
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ARTICOLO 19
(Istituzione del Comitato tecnico consultivoregionale) 1. E' istituito il Comitato Tecnico Consultivodella polizia municipale composto da: a) il Presidente della Giunta regionale oAssessore delegato che lo presiede; b) un dirigente regionale esperto in materiegiuridiche designato dalla Giuntaregionale; c) quattro esperti tra quelli designati dalleOrganizzazioni sindacali degli addettialla polizia municipale maggiormenterappresentative sul territorioregionale; d) un esperto designato dall' AssociazioneNazionale Comuni d' Italia (ANCI); e) un esperto designato dall' Unione ProvinceItaliane (UPI); f) un esperto designato dall' Unione NazionaleComunità e Centri Montani(UNCEM); g) un esperto designato dall' AssociazioneNazionale Comandanti e Ufficiali diPolizia Municipale (ANCUPM); h) un esperto designato dall' AssociazioneNazionale Vigili Urbani (ANVU); i) due esperti in materia di polizia municipaledesignati dalla Giunta regionaletra gli appartenenti ai Corpi di poliziamunicipale della Regione. 2. Il Comitato è costituito con decreto delPresidente della Giunta regionale e dura incarica cinque anni. Le designazioni degliesperti di cui al comma 1 devono essereeffettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente dellaGiunta regionale costituisce il Comitatoqualora le designazioni pervenute consentanola nomina di almeno metà più unodei Componenti, salva l' integrazione con ilpervenire delle successive designazioni. 3. Il Comitato si riunisce almeno quattrovolte all' anno. 4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborsospese di cui alla legge regionale 3gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componentidi organi collegiali non elettividella Regione o le cui spese di funzionamentosono a carico della stessa) e successivemodificazioni ed integrazioni. 5. Un dipendente del Servizio competente,di livello non inferiore al VI, svolge funzionidi segreteria del Comitato.
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ARTICOLO 20
(Compiti del Comitato) 1. Il Comitato Tecnico di cui all' articolo 19ha funzioni di studio, informazione e consulenzatecnico - giuridica in materia di poliziamunicipale, ed in particolare ha il compitodi effettuare studi e ricerche ed eventualmentedi formulare proposte allaGiunta regionale atte a favorire una miglioreorganizzazione dei servizi di poliziamunicipale. 2. Il Comitato Tecnico esprime parere obbligatorioin merito: a) alle proposte di riparto dei fondi fra leProvince per la formazione del Piano diincentivi per la gestione associata delservizio di polizia municipale; b) agli standard formativi, tipologie edurata dei corsi di aggiornamento e riqualificazionedel personale della poliziamunicipale individuati nel Programmatriennale delle Politiche Attivedel lavoro; c) alle proposte in ordine alle caratteristichedelle uniformi, dei distintivi, delledenominazioni del personale addettoai servizi di polizia municipale; d) alle caratteristiche dei mezzi e deglistrumenti operativi in dotazione ai corpied ai servizi di polizia municipale; e) alle proposte volte ad uniformare lamodulistica, le procedure e le tessere diriconoscimento. 3. Ai fini dell' espressione del parere di cui alcomma 2, lettera b), il Comitato è integratodall' Assessore incaricato del Servizio PoliticheAttive del lavoro, o suo delegato. 4. Qualora il Comitato formuli le proposte dicui al comma 1, l' Assessore competentecomunica le determinazioni assunte al riguardo,al fine della definitiva valutazioneda parte della Giunta regionale.
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ARTICOLO 21
(Anagrafe regionale per i servizi di polizia municipale) 1. E' istituita l' anagrafe regionale per i servizidi polizia municipale. 2. E' compito dell' anagrafe, anche ai fini diun' efficace programmazione degli interventiregionali, raccogliere ed elaboraredati, numerici e qualitativi, relativi sia alledotazioni organiche che all' organizzazionedei servizi di polizia municipale. Ai predettidati possono accedere gli enti localiinteressati e le Organizzazioni sindacali oprofessionali di categoria. 3. Per i compiti di cui al comma 2 ed anche aifini di collegamento e supporto ai lavoridel Comitato Tecnico regionale può provvederepersonale dei Corpi di polizia municipale,previa intesa tra la Regione e leAmministrazioni interessate, nel rispettodella vigente normativa in materia dipubblico impiego.
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ARTICOLO 22
(Relazione annuale) 1. La Giunta regionale entro il 31 marzotrasmette al Consiglio regionale una relazioneillustrativa concernente l' attuazionedella presente legge nel corso dell' anno precedente.
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ARTICOLO 23
(Uniformi e distintivi, mezzi di trasporto) 1. Gli addetti di polizia municipale svolgonodi norma il loro servizio in uniforme. Ilregolamento degli enti può prevedere i casiin cui il servizio in abito civile è necessario,indicando l' organo competente al rilasciodella relativa autorizzazione. 2. La divisa degli appartenenti alla poliziamunicipale è realizzata in modo da soddisfarele esigenze di funzionalità e di identificazione. 3. Le uniformi degli addetti ai Corpi o aiNuclei di polizia municipale sono costituitedal modello e nei colori descritti nell' allegatoA. 4. I distintivi da porre sulle uniformi degliagenti di polizia municipale recano lo stemma,se adottato, e la denominazione dell'ente di appartenenza, nonchè il numeropersonale di matricola. 5. I segni dei distintivi delle uniformi e delgrado sono descritti nell' allegato B. 6. I mezzi di trasporto in dotazione agli addettidella polizia municipale hanno colore,contrassegni ed accessori secondo la descrizionedi cui all' allegato C. 7. Eventuali modifiche agli allegati A, B e C,possono essere apportate con deliberazionedella Giunta regionale previo parere delComitato Tecnico di cui all' articolo 19.
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ARTICOLO 24
(Mezzi e strumenti operativi) 1. I servizi di polizia municipale sono dotatidi norma di mezzi e strumenti operativi ditre tipi: a) mezzi per lo spostamento del personale; b) mezzi ed attrezzature per specifici impieghi; c) mezzi e strumenti fissi o mobili per lecomunicazioni a distanza. 2. Entro un anno dall' entrata in vigore dellapresente legge il Comitato tecnico consultivoregionale predisporrà gli allegati relativia mezzi di cui alle lettere a, b, c delcomma 1, da sottoporsi all' approvazionedella Giunta regionale.
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ARTICOLO 25
(Competenze regionali) 1. La Regione tramite le province eroga contributiper il potenziamento dei mezzi edelle attrezzature dei Comuni associati perl' esercizio della polizia municipale o delleComunità Montane. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giuntaregionale, previo parere del Comitato TecnicoConsultivo della polizia municipale,ripartisce fra le Province liguri i fondi daerogare ai Comuni associati ed alle Comunità Montane tenuto conto della situazionegeomorfologica del territorio, della popolazioneresidente e fluttuante e delle gestioniassociate esistenti nella Provincia.
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ARTICOLO 26
(Competenze provinciali) 1. La Giunta provinciale entro il 30 settembredi ogni anno propone al Consiglio il Pianodi riparto dei contributi, tenendo conto dellasituazione economico - finanziaria dei richiedenti,della rete viaria, del rapportofra popolazione residente e fluttuante edelle priorità in ordine alle attrezzatureche si intendono acquisire. 2. Gli enti che godono del contributo devonopresentare apposito rendiconto delle spesesostenute alla Provincia. 3. La concessione del contributo può essererevocata dalla Provincia qualora non siarispettata la destinazione originale o quandol' ente non fornisca il rendiconto.
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ARTICOLO 27
(Modalità di accesso ai contributi) 1. I Comuni associati e le Comunità Montane,che intendono fruire dei contributi devonopresentare istanza alla Provinciacompetente entro il 30 giugno di ogni anno,corredata dalle deliberazioni comunali odel Consiglio Generale della Comunità Montana in cui devono essere precisate: a) le attrezzature che si intendono acquistare; b) l' uso cui saranno adibite; c) il preventivo di spesa ed il relativo costo.
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ARTICOLO 28
(Controllo sostitutivo) 1. Qualora la Provincia non provvede all' adozionedel Piano di cui all' articolo 26, comma1 entro il 30 novembre di ogni anno laGiunta regionale nomina un Commissarioper l' adozione dello stesso.
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ARTICOLO 29
(Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dellapresente legge si provvede: 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dellapresente legge si provvede: a) per quanto concerne le attività di formazioneed aggiornamento professionaledi cui al Capo IV ai sensi degli articoli52 e seguenti della legge regionale52/ 1993; b) per quanto concerne il riparto di cuiall' articolo 25, mediante prelevamentodi lire 100.000.000 in termini di competenzae di cassa dal capitolo 9510" Fondo occorrente per far fronte adoneri dipendenti da provvedimenti legislativiin corso concernenti spese inconto capitale o di investimento per funzioninormali" dello stato di previsionedella spesa del bilancio per l' anno finanziario1995 ed istituzione, nel medesimostato di previsione del capitolo0526 " Contributi agli enti locali per ilpotenziamento dei mezzi e delle attrezzatureper l' esercizio della poliziamunicipale" con lo stanziamento dilire 100.000.000 in termini di competenzae di cassa;OMISSIS 2. Per gli esercizi successivi si provvede coni relativi bilanci. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dellapresente legge si provvede:OMISSIS c) per quanto concerne l' articolo 19, mediantegli stanziamenti in termini dicompetenza e di cassa iscritti al capitolo0495 " Spesa per compensi, gettonidi presenza, rimborso spese a componenticommissioni, comitati ed altriorganismi previsti da leggi regionali ostatali" del bilancio regionale. 2. Per gli esercizi successivi si provvede coni relativi bilanci. 2. Per gli esercizi successivi si provvede coni relativi bilanci.
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ARTICOLO 30
(Termini per l' adeguamento) 1. I Comuni singoli o associati, o le Comunità Montane e gli altri enti locali di cui all' articolo18, provvedono entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presente leggead adeguare i regolamenti vigenti ai criteriindicati dalle presenti norme. 2. L' adeguamento delle uniformi, dei distintivie dei mezzi di trasporto ai modelli deliberatidalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, deve avvenire insede di rinnovo della dotazione e comunqueentro tre anni dall' entrata in vigore dellapresente legge. 3. Decorsi inutilmente i termini sopraindicati,il Comitato Regionale di Controllo nominaun Commissario, che provvede all'emanazione degli atti relativi. 4. I Comuni e le Comunità Montane inadempientinon potranno accedere ai finanziamentiprevisti dal Capo VIII. 5. Agli allegati A, B e C alla legge regionale 8marzo 1990 n. 12 (disciplina della poliziamunicipale) rimangono in vigore fino allacompleta attuazione del comma 2.
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ARTICOLO 31
(Attribuzioni dei fondi alle Province) 1. In sede di prima applicazione la Regioneprovvede al riparto dei contributi di cuiall' articolo 25 tra le Province entro duemesi dall' entrata in vigore della presentelegge. 2. Le Province erogano i contributi ai Comuniassociati e alle Comunità Montane richiedentientro i successivi quattro mesi.
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ARTICOLO 32
(Abrogazione di norme) 1. La legge regionale 8 marzo 1990 n. 12 è abrogata.
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ARTICOLO 33
(Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgenteed entra in vigore il giorno successivoa quello della sua pubblicazione sul BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae farla osservare come legge della RegioneLiguria. Data a Genova, addì 8 agosto 1995
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LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 6-04-2000
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Il Consiglio regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 1 (Integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1995 n. 40) 1. Alla legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 (disciplina della polizia locale) sono apportate le modificazione e le integrazioni contenute negli articoli seguenti.
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ARTICOLO 2 (Sostituzione dell’articolo 1) 1. L’articolo 1 è così sostituito:“Articolo 1(Funzioni di polizia locale)1. I Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane ai sensi dell’articolo 3 comma 4, esercitano secondo quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 (legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale) e dalla presente legge, nel rispettivo territorio e nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di polizia locale che ad essi sono attribuite o delegate dalle leggi statali e dalle leggi regionali.2. Le funzioni di polizia locale comportano lo svolgimento di compiti di vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, con particolare riguardo alle attività di polizia urbana e rurale, alla circolazione stradale, all’urbanistica e all’edilizia, alla tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali, alla tutela dagli inquinamenti, al commercio, ai pubblici esercizi, alla vigilanza igienico-sanitaria.3. Restano ferme le funzioni di competenza delle Unità sanitarie locali, le cui attività ispettive e di vigilanza sono disciplinate dalle specifiche normative statali e regionali.”.
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ARTICOLO 3 (Modificazioni all’articolo 2) 1. Nella Rubrica e nel testo dell’articolo 2 le parole “di polizia municipale” sono sostituite con le parole “di polizia locale”.2. Nel comma 1, lettera b), le parole “di privati infortuni;” sono sostituite con le seguenti parole “di privati infortuni. Per tali ipotesi la Giunta regionale, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartisce specifiche direttive che devono essere attuate dai singoli Enti locali interessati;”.
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ARTICOLO 4 (Sostituzione dell’articolo 3) 1. L’articolo 3 è così sostituito:“Articolo 3(Disposizioni generali)1. Le attività di polizia locale si attuano di norma nell’ambito territoriale dell’Ente locale di appartenenza.2. Le attività di polizia locale, qualora si svolgano in ambiti territoriali più ampi, devono essere realizzate in attuazione di convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle Autonomie locali).3. Le attività di polizia locale possono essere svolte tramite: a) comando o distacco degli addetti; b) collaborazione tra Enti locali in determinate situazioni o circostanze; c) gestione associata delle funzioni tra Enti locali.4. I Comuni appartenenti a Comunità montane possono affidare alle stesse l’esercizio del servizio di polizia municipale ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettera d) della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).”.
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ARTICOLO 5 (Sostituzione dell’articolo 4) 1. L’articolo 4 è così sostituito:“Articolo 4(Comando o distacco)1. Il comando o il distacco di addetti tra Enti locali può essere disposto per un periodo limitato di tempo previa intesa degli Enti locali medesimi, sempreché le esigenze che determinano il comando o il distacco ineriscano a funzioni di polizia locale.2. Durante il periodo di comando o di distacco, l’addetto mantiene il rapporto organico con l’Ente di appartenenza ed il proprio stato giuridico ed economico mentre dipende funzionalmente dall’Ente presso cui è comandato o distaccato.3. Il comando o distacco di addetti nell’ambito di diversi uffici dell’Ente di appartenenza non può avvenire se non per lo svolgimento di mansioni istituzionali della polizia locale e subordinatamente al nulla osta del responsabile del servizio, anche sulla base di criteri elaborati dal Comitato Tecnico consultivo regionale di cui all’articolo 19.”.
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ARTICOLO 6 (Sostituzione dell’articolo 6) 1. L’articolo 6 è così sostituito:“Articolo 6(Disciplina della collaborazione)1. Nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 si applicano, ove ne ricorrano le circostanze, le norme sulla mobilità del personale previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.2. I comandi e i distacchi di cui all’articolo 4 e l’impiego del personale di cui all’articolo 5 comma 1 lettera c) sono disposti previa comunicazione al Prefetto.”.
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ARTICOLO 7 (Modificazioni all’articolo 7) 1. Nell’articolo 7 le parole “di polizia municipale”, “Comuni” e “Comune” sono sostituite rispettivamente con le parole “di polizia locale”, “Enti locali” e “Ente locale”.
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ARTICOLO 8 (Inserimento di nuovi articoli) 1. Prima dell’articolo 8 sono inseriti i seguenti:“Articolo 7 bis.(Istituzione del corpo di polizia provinciale)1. Per l’esercizio delle attività di polizia locale le Province per le funzioni ed i compiti ad esse attribuiti possono istituire con apposito regolamento il corpo di polizia provinciale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo svolgimento di tutte le attività di polizia in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio provinciale.2. Nella istituzione del corpo di polizia provinciale le Province tengono conto in modo particolare delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche e socio-economiche del territorio interessato. Articolo 7 ter(Regolamento provinciale)1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le funzioni del personale di polizia provinciale sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 7 bis entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro nonché nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.2. L’organigramma, le modalità di espletamento dei servizi di polizia provinciale, le uniformi ed i distintivi, nonché i mezzi tecnici posti a disposizione del corpo di polizia provinciale sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 7 bis.3. Il regolamento provinciale di cui all’articolo 7 bis deve essere inviato alla Regione e al Ministero dell’interno per il tramite del Commissario di Governo.”.
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ARTICOLO 9 (Soppressione dell’articolo 9) 1. L’articolo 9 è soppresso.
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ARTICOLO 10 (Inserimento di un nuovo Capo) 1. Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:“CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”
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ARTICOLO 11 (Inserimento dell’articolo 11 bis) 1. Prima dell’articolo 12 è inserito il seguente:“Articolo 11 bis(Rappresentanza istituzionale)1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Comunità montana o l’Assessore da questi delegato sovrintende alle attività di polizia locale, impartisce gli indirizzi politico-amministrativi e vigila sullo svolgimento del servizio.2. Quando il servizio di polizia locale è svolto in forma associativa, nella convenzione di cui all’articolo 7 sono indicati il rappresentante ed i casi in cui gli addetti al servizio di polizia locale appartenenti ai diversi Enti locali sono soggetti all’autorità dell’Ente locale nel cui territorio si trovano ad operare.”.
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ARTICOLO 12 (Modificazioni all’articolo 12) 1. Nell’articolo 12 le parole “di polizia municipale” sono sostituite dalle parole “di polizia locale” e le parole “tra i Comuni e le Comunità montane della Regione” sono sostituite dalle parole “tra gli Enti locali della Regione”.2. L’articolo 12, comma 1, è così sostituito:“1. Per l’accesso ai profili professionali della polizia locale sono richiesti, oltre a quelli già previsti dalle vigenti norme, i seguenti ulteriori requisiti:a) possesso della patente di guida di categoria A e di categoria B o della sola patente di guida di categoria B se rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988;b) normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;c) percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio.”.
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ARTICOLO 13 (Modificazioni all’articolo 13) 1. Nell’articolo 13 le parole “I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane” sono sostituite con le parole “Gli Enti locali”.
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ARTICOLO 14 (Inserimento di Capo) 1. Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:“CAPO IV BISSERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE”
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ARTICOLO 15 (Soppressione di rubrica) 1. E’ soppressa la seguente rubrica:“CAPO IVFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”
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ARTICOLO 16 (Modificazione all’articolo 14) 1. Nell’articolo 14 le parole “di polizia municipale” sono sostituite con le parole “di polizia locale”.
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ARTICOLO 17 (Modificazioni all’articolo 15) 1. Nell’articolo 15 le parole “polizia municipale” sono sostituite con le parole “polizia locale”.
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ARTICOLO 18 (Modificazione all’articolo 16) 1. Nell’articolo 16 le parole “polizia municipale” sono sostituite con le parole “polizia locale”.
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ARTICOLO 19 (Modificazione all’articolo 17) 1. Nell’articolo 17 le parole “di polizia municipale” sono sostituite con le parole “di polizia locale”.
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ARTICOLO 20 (Soppressione di Capo) 1. Il CAPO V (APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI) è soppresso.
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ARTICOLO 21 (Modificazione all’articolo 20) 1. Nell’articolo 20 le parole “polizia municipale” sono sostituite con le parole “polizia locale”.
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ARTICOLO 22 (Modificazione all’articolo 21) 1. Nella rubrica e nel testo dell’articolo 21 le parole “di polizia municipale” sono sostituite dalle parole “di polizia locale”.
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ARTICOLO 23 (Modifica all’articolo 23) 1. Nell’articolo 23 la parola “municipale” è sostituita dalla parola “locale”.
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Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino |
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