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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 8-03-1990

Disciplina della Polizia municipale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 7
del 28 marzo 1990

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga

 

 

 

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONI DELLE
FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 1

 (Funzioni di polizia municipale)
 1.  I Comuni, singoli od associati, esercitano,
secondo quanto disposto dalla legge 7 marzo
1986 n. 65 e dalla presente legge, le funzioni
di polizia municipale nel risprttivo territorio
e nelle materie di rispettiva competenza
che ad essi sono state attribuite o
delegate dalle leggi statali e dalle leggi regionali.
  2.  Le funzioni di polizia municipale comportano
lo svolgimento di compiti di vigilanza
sull' osservanza delle leggi, del regolamenti e
delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla
Regione e dal Comune, con particolare riguardo
alle attività  di polizia urbana e rurale,
alla circolazione stradale, all' urbanistica e
all' edilizia, alla tutela dei beni paesaggistici,
naturalistici e ambientali, alla tutela dagli
inquinamenti, al commercio, ai pubblici
esercizi, alla vigilanza igienico - sanitaria.
  3.  restano ferme le funzioni di competenza
delle Unità  sanitarie locali, le cui attività  di
vigilanza ed ispettive sono disciplinate dalle
specifiche normative statali e regionali.

 

 

 

ARTICOLO 2

 (Compiti degli addetti ai servizi di polizia municipale)
 1.  Gli addetti ai servizi di polizia municipale
entro gli ambiti territoriali del Comune di
appartenenza e nei limiti delle loro competenze:
a) provvedono alle attività  di vigilanza di
cui all' articolo 1, con compiti di prevenzione
e di repressione delle violazioni;
  b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche
calamità  e disastri, di intesa con le
autorità  competenti, nonchè  in caso di
privati infortuni;
  c) assolvono ai compiti di formazione, di
raccolta di notizie, di accertamento, di
rilevazione e ad altri compiti previsti da
leggi o regolamenti richieste dalle autorità 
competenti;
  d) prestano servizi d' ordine, di vigilanza e
di scorta necessari per l' espletamento di
attività  e compiti istituzionali dell' entedi
appartenenza;
  e) collaborono, nei limiti e nelle fomre di
legge e nell' ambito delle proprie attribuzioni,
con le forze di polizia dello Stato e
della protezione civile.
  2.  I compiti della polizia giudiziaria e le funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza sono
disciplinati dall' articolo 5 della legge 7 marzo
1986 n. 65.
  3.  restano fermi gli interventi demandati per
specifica competenza ed attribuzione dalle
leggi e altre istituzioni.

 

 

 

 

CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
SUL TERRITORIO

ARTICOLO 3

 (Disposizioni generali)
 1.  Le attività  di polizia municipale si attuano di
norma nell' ambito territoriale del Comune;
  possono svolgersi in ambiti diversi nei seguenti
casi:
a) comando o distacco degli addetti;
  b) collaborazione tra Comuni in determinate
situazioni o circostanze;
  c) gestione associata delle funzioni tra Comuni.

 

 

 

ARTICOLO 4

 (Comando o distacco)
 1.  Il comando o distacco di addetti tra Comuni
può  essere disposto per un periodo limitato
di tempo e previa intesa dei Comuni interessati,
semprechè  le esigenze che determinano
il comando o il distacco ineriscano a funzioni
di polizia municipale.
  2.  Durante il periodo di comando o di distacco,
l' addetto mantiene il rapporto organico
con l' ente di appartenenza ed il proprio stato
giuridico ed economico mentre dipende
funzionalmente dall' ente presso cui s' comandato
o distaccato.

 

 

 

ARTICOLO 5

 (Collaborazione tra Comuni)
 1.  La collaborazione tra Comuni è  volta ad
agevolare in particolare:
a) la gestione di servizi a carattere ricorrente,
stagionale od anche occasionale che
comportino d' esercizio di attività  di polizia
municipale.  In tal caso sono stipulate
intese tra i Comuni che, mediante convenzione,
determinano strutture organizzative,
mezzi ed attrezzature operative,
modalità  di impiego e rapporti finanziari;
  b) le operazioni di polizia municipale svolte
su iniziative degli addetti, fuori del territorio
di competenza, per necessità  connesse
alla flagranza dell' illecito commesso;
  c) l' impiego del personale sulla base di piani
o previe intese con le amministrazioni
interessate, fuori del territorio di competenza,
in caso di soccorsi per calamità 
naturali;
  d) le missioni fuori del territorio per fini di
collegamento e di rappresentanza.

 

 

 

ARTICOLO 6

 (Disciplina della bollaborazione)
 1.  Nel casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 si
applicano, ove ne ricorrano le circostanze, le
norme sulla mobilità  del personale previste
dall' accordo nazionale per il comparto dei
dipewndenti degli Enti locali, secondo le modalità 
ivi disciplinate.
  2.  I comandi e i distacchi di cui all' articolo 4 e
l' impegno del personale di cui all' articolo 5
lettera c) devono essere disposti previa comunicazione
al Prefetto.

 

 

 

ARTICOLO 7

 (Gestione associata)
 1.  La gestione associata delle funzioni di polizia
municipale è  diretta a favorire la efficienza
e la economicità  del serviio.
  2.  La gestione associata avviene in ambiti territoriali
determinati dal Consiglio egionale
su proposta della Giunta, che sente previamente
i Comuni, le organizzazioni sindacali
interessate e il Comitato tecnico consultivo
regionale di cui all' articolo 18.
  3.  La gestione associata è  definita sulla base di
convenzioni tra i Comuni interessati, nella
quale sono determinati i rispettivi oneri finanziari,
le modalità  organizzative, la dipendenza
giuridica e funzionale degli addetti.
  Inoltre detta convenzione deve prevedere:
a) l' adozione di un regolamento per lo svolgimento
del servizio ai sensi dell' articolo
7della legge 7 marzo 1986 n. 65;
  b) l' indicazione del responsabile amministrativo
del servizio comune di polizia
municipale, con compiti di organizzazione
e di coordinamento in tutto l' ambito
territoriale, tenuto conto delle esigenze e
delle richieste delle amministrazioni interessate;
  c) il mantenimento della dipendenza organica
dell' ente di appartenenza di ciascun
addetto e il conseguente stato giuridico di
ognuno;
  d) la mobilità  da un ente all' altro qualora
ciò  corrisponda ad esigenze di razionalizzazione,
economicità  e funzionalità 
del servizio;
  e) la disciplina, nel caso di Comuni sprovvisti
di addetti, delle specifiche modalità 
per lo svolgimento del servizio nel corrispondente
territorio, fermo restando che
in ciascun Comune dovrà  essere assicurato
l' espletamento del servizio per tutti i
giorni dell' anno;
  f) il rappresentante istituzionale di cui all'
articolo 9.

 

 

 

 

CAPO III
STRUTTURE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE

ARTICOLO 8

 (Organizzazione del Servizio)
 1.  Lo svolgimento delle attività  di polizia municipale
avviene attraverso l' apposito servizio
di polizia.
  2.  I Comuni, singoli ed associati, devono adottare
il regolamento del servizio di polizia
municipale di cui all' articolo 4 della legge 7
marzo 1986 n. 65.

 

 

 

ARTICOLO 9

 (Rappresentanza istituzionale)
 1.  Il Sindaco o l' Assessore da lui delegato sovraintende
alle attività  di polizia municipale,
impartisce gli indirizzi politico - amministrativi
e vigila sullo svolgimento del servizio.
  2.  Quando il servizio di polizia municipale è 
svolto in forma associata, nella convenzione
di cui all' articolo 7 sono indicati il rappresentante
istituzionale e i casi in cui gli addetti
al servizio di polizia municipale appartenenti
ai singoli Comuni sono soggetti all' autorità 
del Sindaco nel cui territorio si
trovano ad operare.

 

 

 

ARTICOLO 10

 (Strutture di polizia municipale)
 1.  In ogni Comune od in ogni gestione associata
di Comuni di cui all' articolo 7 deve essere
presente almeno un dipendente addetto
esclusivamente alle funzioni di polizia municipale,
fermo restando che dve essere assicurata
le funzioni del servizio per tutti i
giorni dell' anno.
  2.  Allorchè  gli addetti siano almeno sette può 
essere istituito il Corpo di polizia municipale.
  Il Comandante del Corpo o responsabile del
Servizio di polizia munipale di cui all' articolo
7 terzo comma hanno la responsabilità 
dello svolgimento tecnico - operativo, impartiscono
le direttive inerenti l' impiego degli
addetti, sovraintendono l' organizzazione
del servizio, l' addestramento, la disciplina,
la formazione professionale, nel rispetto degli
indirizzi politico - amministrativi impartititi
dall' autorità  di cui all' articolo 9.
  3.  Nel caso previsto dal secondo comma i Comuni
singoli ed asociati adottano il regolamento
per la disciplina dello stato giuridico
del personale e per l' ordinamento e l' organizzazione
del Corpo ai sensi dell' articolo 7
della legge 7 marzo 1986 n. 65.

 

 

 

ARTICOLO 11

 (Organici e strutture organizzative della polizia
municipale)
 1.  La dotazione organiza e l' organizzazione
dei servizi sono determinati previo confronto
con le organizzazioni sindacali e tenuto
conto degli specifici criteri indicati nell' articolo
7 secondo comma della legge 7 marzo
1986 n. 65, con particolare riferimento a
indici o fattori socio - economici, di efficienza
e funzionalità .
  2.  L' organizzazione del Corpo, nelle grandi
arre urbane, deve essere improntata al principio
del decentramento territoriale ed al
criterio di assicurare la funzionalità  ed efficienza
delle dotazioni organiche, per singole
qualifiche funzionali.
  3.  L' organizzazione e la dotazione organica
dei servizi di polizia municipale nel territorio
di ogni Comune sono deterinati, previo
confronto con le organizzazioni sindacali,
sulla base di criteri che tengano conto
della popolazione residente, temporanea e
fluttuante, della dimensione morofologica e
dei caratteri urbanistici del territorio, delle
fasce orarie di necessità  operativa del servizio,
degli indici di violazione delle norme,
nonchè  di ogni altro rilevante criterio di carattere
istituzionale socio - econimico, di efficienza
e funzionalità .
  A tal fine, il paraetro base del contigente
numerico non può  essere inferiore ad un
operatore per ogni settecento abitanti.
  4.  Le strutture organizzative di polizia municipale
e le qualifiche funzionali degli addetti
sono disciplinate dagli articoli 2 e 3 della
legge 29 marzo 1983 n. 93 e dagli accordi
nazionali di lavori ivi previsti.

 

 

 

ARTICOLO 12

 (Accesso e mobilità )
 1.  I Comuni singoli od associati, sentite le organizzazioni
sindacali e nel rispetto delle
leggi di recepimento dei contratti nazionali
di lavoro, stabiliscono nei propri regolamenti
organici le norme per l' accesso alle
singole qualifiche, le attribuzioni, i doveri e
le responsabilità  nonchè  quant' altro si riferisce
ai limiti di impegno.
  2.  Nei regolamenti organici gli enti potranno
prevedere che la partecipazione, con profitto,
ai corsi di formazione ed aggiornamento
di cui agli articoli 13, 14, 15 costituisca titolo
congruamente valutabile nei concorsi per
l' accesso ai vari livelli negli organici di Polizia
municipale.
  3.  La mobilità  del persanale addetto ai servizi
di polizia municipale, tra comuni della regione,
è  disciplinata dalle norme contenute
nell' accordo nazionale del comparto degli
enti locali, previo confronto con le organizzazioni
sindacali.

 

 

 

 

CAPO IV
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

ARTICOLO 13

 (Programmazione regionale)
 1.  La Regione, in conformità  all' articolo 4 della
legge 21 dicembre 1978 n. 845 e nell' ambito
delle finalità  di cui alla legge regionale 7
agosto 1979 n. 27, esercita le funzioni di
programmazione, indirizzo e coordinamento
in materia di formazione e di aggiornamento
professionale del personale addetto al
servizio di polizia municipale.
  2.  Al tal fine il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, emana, in sede di adozione e di
aggiornamento del piano triennale di formazione
professionale, direttive ai Comuni per
garantire l' uniformità  e la coerenza dei percorsi
e degli obiettivi, prevedendo
in particolare:
a) corsi di qualificazione professionale teorico -
pratici per neiassunti, prima dell'
immissione in servizio;
  b) corsi di aggiornamento e specializzazione
per tutti il personale di Polizia municipale;
  c) corsidi lingue estere;
  d) corsi di preparazione ai conrosi per l' accesso
agli organici del servizio.

 

 

 

ARTICOLO 14

 (Attività  formative)
 1.  La Regione, in collaborazione con i Comuni
singoli ed associati e con le Organizzazioni
sindacali, individua le necessità  formative in
relazione ai concorsi in programma, alle
nuove assunzioni ed all' aggiornamento professionale
degli addetti alla polizia municipale.
  2.  La Giunta regionale approva in sede di piano
annuale le attività  formative e gli specifici
programmi riguardanti la formazione e l' aggiornamento
professionale dei dipendenti
addetti al servizio di polizia municipale.

 

 

 

ARTICOLO 15

(Realizzazione delle attività  formative)
 1.  L' esecuzione e la gestione delle attività  formative
è  delegata ai Comuni capoluogo di
provincia che provvedono mediante convenzioni
con i singoli Comuni, sulla base di
uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale,
tenuto anche conto degli ambiti ter
ritriali di cui all' articolo 7.
  2.  Lo schema tipo di convenzione deve:
a) prevedere le attività  formative e le relative
modalità  di attuazione in rapporto alle
direttive di cui al secondo comma dell' articolo
13;
  b) idividuare le modalità  e i criteri di selezione
dei formatori cui affidare lo svolgimento
di attività  din insegnamento per i
corsi di cui all' articolo 13, tenuto conto
che:
1) la Giunta regionale indice appositi
bandi di selezione;
  2) possono partecipare alla selezione i
dipendente della Regione e dei Comuni
ricompresi nell' ambito territoriale
regionale, di qualifica non inferiore
all' ottavo livello e i Comandanti del
Corpo di polizia municipale;
  3) sulla base della vigente normativa e
previa intesa con le Amministrazioni
ovvero con gli Ordini Professionali di
appartenenza, i pubblici dipendenti e
i liberi professionisti, esperti nelle
materie oggetto dei corsi, possono essere
chiamati a svolgere singole lezioni
di propulsione e/ o di conclusione
dei corsi stessi, o su specifici argomenti
di particolare interesse dottrinale
o giurisdizionale.

 

 

 

ARTICOLO 16

 (Finanziamento delle iniziative di formazione)
 1.  La partecipazione finanziaria della Regione,
il cui onere nella misura compatibile con le
priorità  stabilite in sede di piano annuale per
la formazione professionale sarà  fronteggiata
nell' ambito degli stanziamenti di bilancio
regionale per la formazione professionale,
sarà  pari al 70 per cento della spesa delle
iniaziative corsuali.

 

 

 

 

CAPO V
APPLICAZIONE AD ALTRI
ENTI LOCALI

ARTICOLO 17

 (Funzione di polizia locale)
 1.  Gli enti locali diversi dai Comuni esercitano
le funzioni di polizia locale nelle materie di
propria competenza ed in quelle ad essi delegate
da leggi statali o regionali.

 

 

 

 

CAPO VI
COMITATO TECNICO CONSULTIVO
REGIONALE

ARTICOLO 18

 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo
regionale)
 1.  E' istituito il Comitato tecnico consultivo
regionale in materia di polizia municipale
composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o assessore
delegato, che lo presiede;
  b) un esperto in materia di polizia municipale
designato dalla Giunta regionale;
  c) tre esperti tra quelli designati dalle organizzazioni
sindacali dei dipendenti degli
enti locali maggiormente rappresentative;
  d) due esperti designati dall' Associazione
Nazionale Comuni d' Italia( ANCI);
e) un esperto designato dall' Unione Province
Italiane( UPI);
f) un esperto designato dall' Unione Nazionale
Comunità  Enti Montani
( UNCEM);
g) un esperto designato dall' Associazione
Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia
Municipale( ANCUPM);
h) un esperto designato dall' Associazione
Nazionale Vigili Urbani( ANVU).
  Gli esperti dovranno essere preferibilmente
scelti tra i Comandanti dei Corpi
di Polizia municipale.
  2.  Il Comitato è  costituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale e dura in carica
cinque anni.  La designazione degli esperti
di cui alprimo comma devono essere effettuate
entro sessanta giorni dalla richiesta.
  Trascorso tale termine, il Presidente della
Giunta regionale costotuisce il Comitato
qualora le designazioni pervenute consentano
la nomina di almeno la metà  più  uno dei
Componenti, salva l' integrazione con il pervenire
delle successive designazioni.
  3.  Ai componenti del Comitato spetta il rimborso
spese di cui alla legge regionale 3 gennaio
1978 n. 1 e successive modificazioni ed
integrazioni.
  4.  Un dipendente rgionale svolge i compiti di
supporto tecnico - amministrativo alla attività 
del Comitato.

 

 

 

ARTICOLO 19

 (Compiti del Comitato)
 1.  Il Comitato svolge funzioni di consulenza
tecnico - giuridica in materia di polizia municipale
esprimendo parere obbligatorio in
merito:
a) alla individuazione degli ambiti territoriali
nei quali determinare la gestione associativa
delle attività  di polizia municipale;
  b) ai contenuti tecnico - culturali ed alle materie
di insegnamento dei corsi di formazione
professionale;
  c) alle proposte in ordine alle caratteristiche
delle uniformi, dei distintivi, delle denominazioni
del personale addetto ai servizi
di polizia municipale;
  d) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti
operativi in dotazione ai copri ed
ai servizi di polizia municipale;
  e) alle proposte volte ad uniformare la modulistica,
le procedure e le tessere di riconoscimento.
  2.  Il Comitato svolge altresì , su specifica richiesta,
funzioni consultive per gli enti locali.

 

 

 

ARTICOLO 20

 (Anangrafe regione per i servizi di polizia loca-
le)
  1.  E' istituita l' anagrafe regionale per i servizi di
polizia locale.
  2.  E' compito dell' anagrafe di cui al primo
comma, anche ai fini di una efficace programmazione
degli interventi regionali, raccogliere
ed elaborare dati, numerici e qualitativi,
relativi sia alle dotazioni organiche
che all' organizzazione dei servizi di polizia
locale.

 

 

 

ARTICOLO 21

 (Relazione annuale)
 1.  La Giunta regionale entro il 31 marzo trasmette
al Consiglio regionale una relazione
illustrativa concernente la attuazione della
presente legge nel corso dell' anno precedente.

 

 

 

 

CAPO VII
UNIFORMU, DISTINTIVI, MEZZI

ARTICOLO 22

 (Uniformi e distintivi, mezzi di trasporto)
 1.  Gli addetti di polizia municipale svolgono di
norma il loro servizio in uniforme.  Il regolamento
degli enti può  prevedere i casi in cui il
servizio in abito civile è  necessario, indicando
l' organo competente al rilascio della relativa
autorizzazione.
  2.  La divisa degli appartenenti alla polizia municipale
è  relaizzata in modo da soddisfare le
esigenze di funzionalità  e di identificazione.
  3.  Le uniformi degli addetti ai Corpi o ai Servizi
di polizia municipale sono costituite dal
modello e nei colori descritti nell' allegato A.
  4.  I distintivi da porre sulle uniformi degli
agenti di polizia municoipale recano lo stemma,
se adottato, e la denominazione dell' ente
di appartenenza, nonchè  il numero personale
di matricola.
  5.  I segni dei distintivi delle uniformi e del
grado sono descritti nell' allegato B.
  6.  I mezzi di trasporto in dotazione agli addetti
della polizia municipale hanno colore, contrassegni
ed accessori secondo la descrizione
di cui all' allegato C.

 

 

 

ARTICOLO 23

 (Mezzi e strumenti operativi)
 1.  I servizi di polizia municipale sono dotati di
norma di mezzi strumenti operativi di tre
tipi:
a) mezzi per lo spostamenti del personale;
  b) mezzi ed attrezzature per specifici impieghi;
  c) mezzi e strumenti fissi o mobili per le
comunicazioni a distanza.

 

 

 

 

CAPO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 24

 (Incentivi regionali)
 1.  La Regione, con successive leggi da adottarsi
dopo l' applicazione dell' articolo 7, stabilisce,
in sede di prima attuazione delle gestioni
associate, gli incentivi finanziari per contribuire
all' acquisto, da parte di Comuni minori
aggregati nelle gestioni suddette, di
mezzi e strumenti operativi rientranti nella
tipologia di cui all' articolo 23.

 

 

 

ARTICOLO 25

 (Norma transitoria)
 1.  In attesa della programmazione e progettazione
dei corsi di formazione e aggiornamento
professionale di cui all' articolo 13, le
modalità  di applicazione dell' articolo 26,
comma 19, del dPR 17 settembre 1987 nº
494 sono disciplinate in sede di contrattazione
decentrata con le procedure e le forme
indicate nell' articolo 26 dell' accordo nazionale
approvato con dPR 13 maggio 1987
n. 268.

 

 

 

ARTICOLO 26

 (Termini per l' adeguamento)
 1.  I Comuni singoli ed associati provvedono,
entro un anno alla data di entrata in vigore
della presente legge ad adeguare i regolamenti
vigenti a quelli di cui agli articoli 7 e
10.
  2.  L' adeguamento delle uniformi, dei distintivi
e dei mezzi di trasporto ai modelli di cui agli
allegati A, B e C deve avvenire in sede di
rinnovo delle dotazioni e comunque entro
due anni dall' entrata in vigore della presente
legge.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
 Data a Genova, addì  8 marzo 1990

 

 

 

TITOLO DEDOTTO
 Descrizione dei modelli delle uniformi, dei distintivi e
dei mezzi di trasporto degli addetti ai corpi o ai servizi
di polizia municipale.

 

 

 

Le Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 8-08-1995
REGIONE LIGURIA

Disciplina della polizia locale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 14
del 30 agosto 1995

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

 

 

 

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

 (Funzioni di polizia municipale)
 1.  I Comuni, singoli od associati e le Comunità 
Montane, ai sensi dell' articolo 3, comma
4, esercitano, secondo quanto disposto
dalle legge 7 marzo 1986 n. 65 (legge quadro
sull' andamento della polizia municipale)
e dalla presente legge, nel rispettivo
territorio e nelle materie di rispettiva
competenza le funzioni di polizia municipale
che ad essi sono state attribuite o
delegate dalle leggi statali e dalle leggi regionali.
  2.  Le funzioni di polizia municipale comportano
lo svolgimento di compiti di vigilanza
sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti
e delle disposizioni emanate dallo
Stato, dalla Regione e dal Comune, con
particolare riguardo alle attività  di polizia
urbana e rurale, alla circolazione stradale,
all' urbanistica e all' edilizia, alla tutela dei
beni paesaggistici, naturalistici e ambientali,
alla tutela dagli inquinamento, al commercio,
ai pubblici esercizi, alla vigilanza
igienico - sanitaria.
  3.  Restano ferme le funzioni di competenza
delle Unità  sanitarie locali, le cui attività  di
vigilanza ed ispettive sono disciplinate
dalle specifiche normative statali e regionali.

 

 

 

ARTICOLO 2

 (Compiti degli addetti ai servizi di polizia
municipale)
  1.  Gli addetti ai servizi di polizia municipale
entro gli ambiti territoriali di appartenenza
e nei limiti delle loro competenze:
  a) provvedono alle attività  di vigilanza di
cui all' articolo 1, con compiti di prevenzione
e di repressione delle violazioni;
  b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche
calamità  e disastri, di intesa con
le autorità  competenti, nonchè  in caso
di privati infortuni;
  c) assolvono ai compiti di informazione,
di raccolta di notizie, di accertamento,
di rilevazione e ad altri compiti previsti
da leggi o regolamenti richiesti dalla
autorità  competenti;
  d) prestano servizi d' ordine, di vigilanza e
di scorta, necessari per l' espletamento
di attività  e compiti istituzionali dell'
ente di appartenenza;
  e) collaborano nei limiti e nelle forme di
legge e nell' ambito delle proprie attribuzioni,
con le forze di polizia dello
Stato e della protezione civile.
  2.  I compiti della polizia giudiziaria e le funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza sono
disciplinati dall' articolo 5 della legge
65/ 1986.
  Gli addetti al servizio di polizia municipale
non possono essere adibiti a compiti diversi
da quelli istituzionali salvo diverse disposizioni
di legge.
  3.  Restano fermi gli interventi demandati per
specifica competenza ed attribuzione
delle leggi ad altre istituzioni.

 

 

 

 

CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
SUL TERRITORIO

ARTICOLO 3

 (Disposizioni generali)
 1.  Le attività  di polizia municipale si attuano
di norma nell' ambito territoriale del Comune.
  2.  Esse devono essere realizzate, qualora si
svolgano in ambiti territoriali più  ampi,
in attuazione di convenzione stipulata ai
sensi dell' articolo 24 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie
locali).
  3.  Esse possono essere svolte tramite:
  a) comando o distacco degli addetti;
  b) collaborazione tra Comuni in determinate
situazioni o circostanze;
  c) gestione associata delle funzioni tra
Comuni.
  4.  I Comuni appartenenti a Comunità  Montane
possono affidare alle stesse l' esercizio
del servizio di polizia municipale ai sensi
dell' articolo 11, comma 1, lettera d), della
legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni
per le zone montane).

 

 

 

ARTICOLO 4

 (Comando o distacco)
 1.  Il comando o distacco di addetti tra Comuni
o Comunità  Montane può  essere disposto
per un periodo limitato di tempo e
previa intesa dei Comuni o delle Comunità 
Montane interessate, semprechè  le esigenze
che determinano il comando o il
distacco ineriscano a funzioni di polizia
municipale.
  2.  Durante il periodo di comando o di distacco,
l' addetto mantiene il rapporto organico
con l' ente di appartenenza ed il proprio
stato giuridico ed economico mentre dipende
funzionalmente dall' ente presso
cui è  comandato o distaccato.
  3.  Il comando o distacco di addetti nell' ambito
di diversi uffici dell' ente di appartenenza
non può  avvenire se non per lo svolgimento
di mansioni istituzionali della polizia
municipale e subordinatamente al nulla -
osta del responsabile del Servizio, anche
sulla base di criteri elaborati dal Comitato
tecnico consultivo regionale di cui all' articolo
19.

 

 

 

ARTICOLO 5

 (Collaborazioni tra Comuni e Comunità 
Montane)
  1.  La collaborazione tra Comuni e Comunità 
Montane è  volta ad agevolare in particolare:
  a) la gestione di servizi a carattere ricorrente,
stagionale od anche occasionale
che comportino l' esercizio di attività  di
polizia municipale.  In tal caso sono stipulate
intese tra i Comuni o tra i Comuni
e le Comunità  Montane limitrofe
che, mediante convenzione, determinano
strutture organizzative, mezzi ed
attrezzature operative, modalità  di impiego
e rapporti finanziari;
  b) le operazioni di polizia municipale
svolte su iniziative degli addetti, fuori
del territorio di competenza, per necessità 
connesse alla flagranza dell' illecito
commesso;
  c) l' impiego del personale sulla base di
piani o previe intese con le amministrazioni
interessate, fuori del territorio di
competenza, in caso di soccorsi per
calamità  naturali;
  d) le missioni fuori del territorio per fini
di collegamento e di rappresentanza
inerenti i compiti istituzionali della
polizia municipale.

 

 

 

ARTICOLO 6

 (Disciplina della collaborazione)
 1.  Nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 si
applicano, ove ne ricorrano le circostanze,
le norme sulla mobilità  del personale previste
dalle vigenti disposizioni in materia
di pubblico impiego,  secondo le modalità 
ivi disciplinate.
  2.  I comandi e i distacchi di cui all' articolo 4
e l' impiego del personale di cui all' articolo
5, comma 1, lettera c), devono essere disposti
previa comunicazione al prefetto.

 

 

 

ARTICOLO 7

 (Gestione associata)
 1.  La gestione associata delle funzioni di polizia
municipale è  diretta a favorire l' efficienza
e l' economicità  del servizio.
  2.  La gestione associata è  definita sulla base
di convenzione tra gli enti interessati, nella
quale sono determinati i rispettivi oneri finanziari,
le modalità  organizzative, la dipendenza
giuridica e funzionale degli addetti.
  Inoltre detta convenzione deve prevedere:
  a) l' adozione di un regolamento per lo
svolgimento del servizio ai sensi dell' articolo
7 della legge 65/ 1986;
  b) l' indicazione del responsabile amministrativo
del servizio comune di polizia
municipale, con compiti di organizzazione
e di coordinamento in tutto l' ambito
territoriale, tenuto conto delle esigenze
e delle richieste delle amministrazioni
interessate;
  c) il mantenimento della dipendenza organica
dell' ente di appartenenza di
ciascun addetto e il conseguente stato
giuridico di ognuno;
  d) la mobilità  da un ente all' altro qualora
ciò  corrisponda ad esigenze di razionalizzazione,
economicità  e funzionalità 
del servizio;
  e) la disciplina, nel caso di Comuni sprovvisti
di addetti, delle specifiche modalità 
per lo svolgimento del servizio nel corrispondente
territorio, fermo restando
che in ciascun Comune dovrà  essere
assicurato l' espletamento del servizio
per tutti i giorni dell' anno;
  f) l' indicazione del rappresentante istituzionale
di cui all' articolo 9.

 

 

 

 

CAPO III
STRUTTURE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 8

 (Organizzazione del Servizio)
 1.  Lo svolgimento delle attività  di polizia municipale
avviene attraverso l' apposito autonomo
servizio di polizia.
  2.  I Comuni, singoli o associati, e le Comunità 
Montane devono adottare il regolamento
del servizio di polizia municipale di cui
all' articolo 4 della legge 65/ 986 entro sei
mesi dall' entrata in vigore della presente
legge.

 

 

 

ARTICOLO 9

 (Rappresentanza istituzionale)
 1.  Il Sindaco o il Presidente della Comunità 
Montana o l' Assessore da loro delegato sovrintende
alle attività  di polizia municipale,
impartisce gli indirizzi politico - amministrativi
e vigila sullo svolgimento del servizio.
  2.  Quando il servizio di polizia municipale è 
svolto in forma associativa, nella convenzione
di cui all' articolo 7 sono indicati il
rappresentante e i casi in cui gli addetti al
servizio di polizia municipale appartenenti
ai singoli Comuni sono soggetti all' autorità 
del Sindaco nel cui territorio si trovano
ad operare.

 

 

 

ARTICOLO 10

 (Strutture di polizia municipale)
 1.  In ogni Comune od in ogni gestione associata
di Comuni di cui all' articolo 7 e in
ogni Comunità  Montana di cui all' articolo
3, comma 4, deve essere presente almeno un
dipendente addetto esclusivamente alle
funzioni di polizia municipale, fermo restando
che deve essere assicurata la funzione
del servizio per tutti i giorni dell' anno.
  2.  Allorchè  gli addetti siano almeno sette,
può  essere istituito il Corpo di polizia
municipale, che deve costituire una struttura
di massima dimensione dell' ente;  qualora
gli addetti siano in numero inferiore il
servizio è  svolto dal Nucleo di polizia municipale.
  L' ordinamento del personale del
Corpo prevede un Comandante, in Vice
Comandate o altra figura che sostituisca
il Comandate in caso di assenza o impedimento.
  3.  La pianta organica del Comune deve
prevede la massima articolazione possibile
della struttura atta a garantire la migliore
efficienza del servizio.
  4.  Il Comandante del Corpo o del Nucleo di
polizia municipale di cui all' articolo 7, comma
2, hanno le responsabilità  del servizio, impartiscono
le direttive inerenti l' impiego
degli addetti, sovraintendono l' organizzazione
del servizio, l' addestramento, la disciplina,
la formazione professionale nel
rispetto della vigente legislazione in materia.
  5.  Nel caso previsto dal comma 2 i Comuni
singoli o associati e le Comunità  Montane
adottano il regolamento per la disciplina
dello stato giuridico del personale e per
l' ordinamento e l' organizzazione del Corpo,
ai sensi dell' articolo 7 della legge
65/ 1986

 

 

 

ARTICOLO 11

 (Organici e strutture organizzative della polizia
municipale)
 1.  La dotazione organica e l' organizzazione
dei servizi sono determinate, previa informativa
alle Organizzazioni sindacali e tenuto
conto degli specifici criteri indicati
nell' articolo 7, comma 2 della legge
65/ 1986, con particolare riferimento a indici
o fattori socio - economici, di efficienza
e funzionalità  e delle eventuali indicazioni
del Comitato tecnico consultivo regionale
di cui all' articolo 19.
  2.  L' organizzazione del Corpo, nelle grandi
aree urbane, deve essere improntata al principio
del decentramento territoriale ed al
criterio di assicurare la funzionalità  ed
efficienza delle dotazioni organiche, per
singole qualifiche funzionali.
  3.  L' organizzazione e la dotazione organica
dei servizi di polizia municipale nel territorio
di ogni Comune sono determinati,
previa informativa alle organizzazioni sindacali,
sulla base di critieri che tengano
conto della popolazione residente, temporanea
e fluttuante, della dimensione
morfologica e dei caratteri urbanistici del
territorio, delle fasce orarie di necessità 
operativa del servizio, degli indici di violazione
delle norme, nonchè  di ogni altro
rilevante criterio di carattere istituzionale
socio - economico, di efficienza e funzionalità .
  A tal fine, il rapporto numerico fra gli addetti
e la popolazione non può  essere inferiore
ad un operatore per ogni settecento
abitanti.
  4.  Le strutture organizzative di polizia municipale
e le qualifiche funzionali degli addetti
sono regolate dalla disciplina vigente
in materia di pubblico impiego e dagli accordi
di lavoro ivi previsti.

 

 

 

ARTICOLO 12

 (Accesso e mobilità )
 1.  Per l' accesso ai profili professionali della
polizia municipale devono essere richiesti
i seguenti ulteriori requisiti oltre a quelli
già  previsti dalle vigente norme:
  a) il possesso della patente di guida di
categoria A e di categoria B o della sola
patente di guida categoria B se rilasciata
anteriormente al 26 aprile 1968;
  b) altezza minima non inferiore a metri
1.65 per le donne e a metri 1.70 per gli
uomini;
  c) acutezza visiva non inferiore a 10/ 10 per
entrambi gli occhi anche con correzione
con un minimo di 8/ 10 per occhio;
  d) normalità  del senso cromatico, luminoso
e del campo visivo;
  e) percezione della voce sussurrata a 6
metri da ciascun orecchio.
  2.  Le modalità  del personale addetto ai servizi
di polizia municipale, tra i Comuni e le
Comunità  Montane della Regione, è  regolata
dalla vigente disciplina in materia di
pubblico impiego.

 

 

 

ARTICOLO 13

 (Tutela della salute)
 1.  I Comuni, singoli o associati, e le Comunità 
montane, attraverso i regolamenti di
cui all' articolo 8 comma 2, provvedono ad
adottare tutte le misure atte alla effettiva
tutela della salute e dell' integrità  fisica
degli addetti al servizio di polizia municipale,
in attuazione ed in conformità  a
quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626 (attuazione delle
direttive 89/ 391/ CEE, 89/ 654/ CEE,
89/ 655/ CEE, 89/ 656/ CEE, 90/ 269/ CEE,
90/ 279/ CEE, 90/ 394/ CEE e 90/ 679/ CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro).
  2.  I regolamenti di cui al comma 1 devono
prevedere, salvo in casi di eventi eccezionali
o di calamità  naturali, modalità  di organizzazione
del lavoro, dei servizi e degli
orari idonee a limitare l' esposizione degli
addetti ad agenti inquinanti, atmosferici ed
acustici, al fine di evitare effetti dannosi
per la salute degli stessi.

 

 

 

 

CAPO IV
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

ARTICOLO 14

 (Formazione professionale)
 1.  Le attività  di formazione ed aggiornamento
professionale in materia di polizia municipale
vengono svolte ai sensi della legge
regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni
per la realizzazione di politiche attive
del lavoro).

 

 

 

ARTICOLO 15

 (Programma Triennale)
 1.  Nell' ambito del Programma Triennale
delle politiche attive del lavoro, la Regione
definisce standard formativi, tipologie, durata
e costi dei corsi di formazione, aggiornamento
e riqualificazione professionale
per la polizia municipale.
  2.  La Provincia, sentiti i Comuni singoli o
associati per lo svolgimento del servizio di
polizia municipale, le Comunità  Montane
e le Organizzazioni sindacali, concorre
con le sue analisi di valutazione, alla determinazione
del Programma Triennale e dei
suoi aggiornamenti, in conformità  a
quanto previsto dall' articolo 5 della legge
regionale 52/ 1993.

 

 

 

ARTICOLO 16

 (Piani annuali)
 1.  Nell' ambito del Piano annuale di formazione
professionale previsto all' articolo 18
della legge regionale 52/ 1993, la Provincia,
sentiti i Comuni singoli o associati per lo
svolgimento del servizio, le Comunità 
Montane e previa informativa alle Organizzazioni
sindacali, individua corsi di formazione,
aggiornamento e riqualificazione
per gli operatori della polizia municipale,
anche neo - assunti.

 

 

 

ARTICOLO 17

 (Attuazione delle attività  di aggiornamento e
di specializzazione)
 1.  Ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera e)
della legge regionale 52/ 1993 la Provincia
attua attività  di aggiornamento e specializzazione
rivolta anche agli operatori di polizia
municipale, nel perseguimento dell' obiettivo
della formazione continua, tramite
i propri centri professionali e gli enti di
cui all' articolo 37, comma 1, della legge regionale
52/ 1993.

 

 

 

 

CAPO V
APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI
LOCALI

ARTICOLO 18

 (Funzioni di polizia locale)
 1.  Gli enti locali diversi dai Comuni e dalle
Comunità  Montane esercitano le funzioni
di polizia locale nelle materie di propria
competenza ed in quelle ad essi delegate
da leggi statali o regionali.
  2.  Agli enti locali di cui al comma 1 si applicano,
ove compatibili, le disposizioni della
presente legge.

 

 

 

 

CAPO VI
COMITATO TECNICO CONSULTIVO
REGIONALE

ARTICOLO 19

 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo
regionale)
 1.  E' istituito il Comitato Tecnico Consultivo
della polizia municipale composto da:
  a) il Presidente della Giunta regionale o
Assessore delegato che lo presiede;
  b) un dirigente regionale esperto in materie
giuridiche designato dalla Giunta
regionale;
  c) quattro esperti tra quelli designati dalle
Organizzazioni sindacali degli addetti
alla polizia municipale maggiormente
rappresentative sul territorio
regionale;
  d) un esperto designato dall' Associazione
Nazionale Comuni d' Italia (ANCI);
  e) un esperto designato dall' Unione Province
Italiane (UPI);
  f) un esperto designato dall' Unione Nazionale
Comunità  e Centri Montani
(UNCEM);
  g) un esperto designato dall' Associazione
Nazionale Comandanti e Ufficiali di
Polizia Municipale (ANCUPM);
  h) un esperto designato dall' Associazione
Nazionale Vigili Urbani (ANVU);
  i) due esperti in materia di polizia municipale
designati dalla Giunta regionale
tra gli appartenenti ai Corpi di polizia
municipale della Regione.
  2.  Il Comitato è  costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale e dura in
carica cinque anni.  Le designazioni degli
esperti di cui al comma 1 devono essere
effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta.
  Trascorso tale termine, il Presidente della
Giunta regionale costituisce il Comitato
qualora le designazioni pervenute consentano
la nomina di almeno metà  più  uno
dei Componenti, salva l' integrazione con il
pervenire delle successive designazioni.
  3.  Il Comitato si riunisce almeno quattro
volte all' anno.
  4.  Ai componenti del Comitato spetta il rimborso
spese di cui alla legge regionale 3
gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti
di organi collegiali non elettivi
della Regione o le cui spese di funzionamento
sono a carico della stessa) e successive
modificazioni ed integrazioni.
  5.  Un dipendente del Servizio competente,
di livello non inferiore al VI, svolge funzioni
di segreteria del Comitato.

 

 

 

ARTICOLO 20

 (Compiti del Comitato)
 1.  Il Comitato Tecnico di cui all' articolo 19
ha funzioni di studio, informazione e consulenza
tecnico - giuridica in materia di polizia
municipale, ed in particolare ha il compito
di effettuare studi e ricerche ed eventualmente
di formulare proposte alla
Giunta regionale atte a favorire una migliore
organizzazione dei servizi di polizia
municipale.
  2.  Il Comitato Tecnico esprime parere obbligatorio
in merito:
  a) alle proposte di riparto dei fondi fra le
Province per la formazione del Piano di
incentivi per la gestione associata del
servizio di polizia municipale;
  b) agli standard formativi, tipologie e
durata dei corsi di aggiornamento e riqualificazione
del personale della polizia
municipale individuati nel Programma
triennale delle Politiche Attive
del lavoro;
  c) alle proposte in ordine alle caratteristiche
delle uniformi, dei distintivi, delle
denominazioni del personale addetto
ai servizi di polizia municipale;
  d) alle caratteristiche dei mezzi e degli
strumenti operativi in dotazione ai corpi
ed ai servizi di polizia municipale;
  e) alle proposte volte ad uniformare la
modulistica, le procedure e le tessere di
riconoscimento.
  3.  Ai fini dell' espressione del parere di cui al
comma 2, lettera b), il Comitato è  integrato
dall' Assessore incaricato del Servizio Politiche
Attive del lavoro, o suo delegato.
  4.  Qualora il Comitato formuli le proposte di
cui al comma 1, l' Assessore competente
comunica le determinazioni assunte al riguardo,
al fine della definitiva valutazione
da parte della Giunta regionale.

 

 

 

 

CAPO VII
ANAGRAFE, UNIFORMI, DISTINTIVI
E MEZZI

ARTICOLO 21

 (Anagrafe regionale per i servizi di polizia municipale)
 1.  E' istituita l' anagrafe regionale per i servizi
di polizia municipale.
  2.  E' compito dell' anagrafe, anche ai fini di
un' efficace programmazione degli interventi
regionali, raccogliere ed elaborare
dati, numerici e qualitativi, relativi sia alle
dotazioni organiche che all' organizzazione
dei servizi di polizia municipale.  Ai predetti
dati possono accedere gli enti locali
interessati e le Organizzazioni sindacali o
professionali di categoria.
  3.  Per i compiti di cui al comma 2 ed anche ai
fini di collegamento e supporto ai lavori
del Comitato Tecnico regionale può  provvedere
personale dei Corpi di polizia municipale,
previa intesa tra la Regione e le
Amministrazioni interessate, nel rispetto
della vigente normativa in materia di
pubblico impiego.

 

 

 

ARTICOLO 22

 (Relazione annuale)
 1.  La Giunta regionale entro il 31 marzo
trasmette al Consiglio regionale una relazione
illustrativa concernente l' attuazione
della presente legge nel corso dell' anno precedente.

 

 

 

ARTICOLO 23

 (Uniformi e distintivi, mezzi di trasporto)
 1.  Gli addetti di polizia municipale svolgono
di norma il loro servizio in uniforme.  Il
regolamento degli enti può  prevedere i casi
in cui il servizio in abito civile è  necessario,
indicando l' organo competente al rilascio
della relativa autorizzazione.
  2.  La divisa degli appartenenti alla polizia
municipale è  realizzata in modo da soddisfare
le esigenze di funzionalità  e di identificazione.
  3.  Le uniformi degli addetti ai Corpi o ai
Nuclei di polizia municipale sono costituite
dal modello e nei colori descritti nell' allegato
A.
  4.  I distintivi da porre sulle uniformi degli
agenti di polizia municipale recano lo stemma,
se adottato, e la denominazione dell'
ente di appartenenza, nonchè  il numero
personale di matricola.
  5.  I segni dei distintivi delle uniformi e del
grado sono descritti nell' allegato B.
  6.  I mezzi di trasporto in dotazione agli addetti
della polizia municipale hanno colore,
contrassegni ed accessori secondo la descrizione
di cui all' allegato C.
  7.  Eventuali modifiche agli allegati A, B e C,
possono essere apportate con deliberazione
della Giunta regionale previo parere del
Comitato Tecnico di cui all' articolo 19.

 

 

 

ARTICOLO 24

 (Mezzi e strumenti operativi)
 1.  I servizi di polizia municipale sono dotati
di norma di mezzi e strumenti operativi di
tre tipi:
  a) mezzi per lo spostamento del personale;
  b) mezzi ed attrezzature per specifici impieghi;
  c) mezzi e strumenti fissi o mobili per le
comunicazioni a distanza.
  2.  Entro un anno dall' entrata in vigore della
presente legge il Comitato tecnico consultivo
regionale predisporrà  gli allegati relativi
a mezzi di cui alle lettere a, b, c del
comma 1, da sottoporsi all' approvazione
della Giunta regionale.

 

 

 

 

CAPO VIII
INCENTIVI FINANZIARI

ARTICOLO 25

 (Competenze regionali)
 1.  La Regione tramite le province eroga contributi
per il potenziamento dei mezzi e
delle attrezzature dei Comuni associati per
l' esercizio della polizia municipale o delle
Comunità  Montane.
  2.  Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta
regionale, previo parere del Comitato Tecnico
Consultivo della polizia municipale,
ripartisce fra le Province liguri i fondi da
erogare ai Comuni associati ed alle Comunità 
Montane tenuto conto della situazione
geomorfologica del territorio, della popolazione
residente e fluttuante e delle gestioni
associate esistenti nella Provincia.

 

 

 

ARTICOLO 26

 (Competenze provinciali)
 1.  La Giunta provinciale entro il 30 settembre
di ogni anno propone al Consiglio il Piano
di riparto dei contributi, tenendo conto della
situazione economico - finanziaria dei richiedenti,
della rete viaria, del rapporto
fra popolazione residente e fluttuante e
delle priorità  in ordine alle attrezzature
che si intendono acquisire.
  2.  Gli enti che godono del contributo devono
presentare apposito rendiconto delle spese
sostenute alla Provincia.
  3.  La concessione del contributo può  essere
revocata dalla Provincia qualora non sia
rispettata la destinazione originale o quando
l' ente non fornisca il rendiconto.

 

 

 

ARTICOLO 27

 (Modalità  di accesso ai contributi)
 1.  I Comuni associati e le Comunità  Montane,
che intendono fruire dei contributi devono
presentare istanza alla Provincia
competente entro il 30 giugno di ogni anno,
corredata dalle deliberazioni comunali o
del Consiglio Generale della Comunità 
Montana in cui devono essere precisate:
  a) le attrezzature che si intendono acquistare;
  b) l' uso cui saranno adibite;
  c) il preventivo di spesa ed il relativo costo.

 

 

 

ARTICOLO 28

 (Controllo sostitutivo)
 1.  Qualora la Provincia non provvede all' adozione
del Piano di cui all' articolo 26, comma
1 entro il 30 novembre di ogni anno la
Giunta regionale nomina un Commissario
per l' adozione dello stesso.

 

 

 

ARTICOLO 29

 (Norma finanziaria)
 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede:
 
 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede:
  a) per quanto concerne le attività  di formazione
ed aggiornamento professionale
di cui al Capo IV ai sensi degli articoli
52 e seguenti della legge regionale
52/ 1993;
  b) per quanto concerne il riparto di cui
all' articolo 25, mediante prelevamento
di lire 100.000.000 in termini di competenza
e di cassa dal capitolo 9510
" Fondo occorrente per far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso concernenti spese in
conto capitale o di investimento per funzioni
normali" dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' anno finanziario
1995 ed istituzione, nel medesimo
stato di previsione del capitolo
0526 " Contributi agli enti locali per il
potenziamento dei mezzi e delle attrezzature
per l' esercizio della polizia
municipale" con lo stanziamento di
lire 100.000.000 in termini di competenza
e di cassa;
OMISSIS
 2.  Per gli esercizi successivi si provvede con
i relativi bilanci.
 
 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede:
OMISSIS
 c) per quanto concerne l' articolo 19, mediante
gli stanziamenti in termini di
competenza e di cassa iscritti al capitolo
0495 " Spesa per compensi, gettoni
di presenza, rimborso spese a componenti
commissioni, comitati ed altri
organismi previsti da leggi regionali o
statali" del bilancio regionale.
  2.  Per gli esercizi successivi si provvede con
i relativi bilanci.
 
 2.  Per gli esercizi successivi si provvede con
i relativi bilanci.
 

 

 

 

 

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ARTICOLO 30

 (Termini per l' adeguamento)
 1.  I Comuni singoli o associati, o le Comunità 
Montane e gli altri enti locali di cui all' articolo
18, provvedono entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge
ad adeguare i regolamenti vigenti ai criteri
indicati dalle presenti norme.
  2.  L' adeguamento delle uniformi, dei distintivi
e dei mezzi di trasporto ai modelli deliberati
dalla Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 23, comma 4, deve avvenire in
sede di rinnovo della dotazione e comunque
entro tre anni dall' entrata in vigore della
presente legge.
  3.  Decorsi inutilmente i termini sopraindicati,
il Comitato Regionale di Controllo nomina
un Commissario, che provvede all'
emanazione degli atti relativi.
  4.  I Comuni e le Comunità  Montane inadempienti
non potranno accedere ai finanziamenti
previsti dal Capo VIII.
  5.  Agli allegati A, B e C alla legge regionale 8
marzo 1990 n. 12 (disciplina della polizia
municipale) rimangono in vigore fino alla
completa attuazione del comma 2.

 

 

 

ARTICOLO 31

 (Attribuzioni dei fondi alle Province)
 1.  In sede di prima applicazione la Regione
provvede al riparto dei contributi di cui
all' articolo 25 tra le Province entro due
mesi dall' entrata in vigore della presente
legge.
  2.  Le Province erogano i contributi ai Comuni
associati e alle Comunità  Montane richiedenti
entro i successivi quattro mesi.

 

 

 

ARTICOLO 32

 (Abrogazione di norme)
 1.  La legge regionale 8 marzo 1990 n. 12 è 
abrogata.

 

 

 

ARTICOLO 33

 (Dichiarazione d' urgenza)
 1. La presente legge regionale è  dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione
Liguria.
 Data a Genova, addì  8 agosto 1995

 

 

 

Le Leggi Regionali

 

 

 

LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 6-04-2000
REGIONE LIGURIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1995 N. 40 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA LOCALE).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 9
del 3 maggio 2000

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 1

(Integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1995 n. 40)
 
1. Alla legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 (disciplina della polizia 
locale) sono apportate le modificazione e le integrazioni contenute 
negli articoli seguenti.
 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell’articolo 1)
 
1. L’articolo 1 è così sostituito:
“Articolo 1
(Funzioni di polizia locale)
1.      I Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane 
ai sensi dell’articolo 3 comma 4, esercitano secondo quanto disposto 
dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 (legge-quadro sull’ordinamento della 
polizia municipale) e dalla presente legge, nel rispettivo territorio 
e nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di polizia 
locale che ad essi sono attribuite o delegate dalle leggi statali e 
dalle leggi regionali.
2.      Le funzioni di polizia locale comportano lo svolgimento di 
compiti di vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e 
delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti 
locali, con particolare riguardo alle attività di polizia urbana e 
rurale, alla circolazione stradale, all’urbanistica e all’edilizia, 
alla tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali, alla 
tutela dagli inquinamenti, al commercio, ai pubblici esercizi, alla 
vigilanza igienico-sanitaria.
3.      Restano ferme le funzioni di competenza delle Unità sanitarie 
locali, le cui attività ispettive e di vigilanza sono disciplinate 
dalle specifiche normative statali e regionali.”.
 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Modificazioni all’articolo 2)
 
 
1. Nella Rubrica e nel testo dell’articolo 2 le parole “di polizia 
municipale” sono sostituite con le parole “di polizia locale”.
2. Nel comma 1, lettera b), le parole “di privati infortuni;” sono 
sostituite con le seguenti parole “di privati infortuni. Per tali 
ipotesi la Giunta regionale, sentiti gli organi cui è attribuita la 
competenza in materia, impartisce specifiche direttive che devono 
essere attuate dai singoli Enti locali interessati;”.
 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell’articolo 3)
 
1. L’articolo 3 è così sostituito:
“Articolo 3
(Disposizioni generali)
1.      Le attività di polizia locale si attuano di norma nell’ambito 
territoriale dell’Ente locale di appartenenza.
2.      Le attività di polizia locale, qualora si svolgano in ambiti 
territoriali più ampi, devono essere realizzate in attuazione di 
convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 24 della legge 8 giugno 
1990 n. 142 (ordinamento delle Autonomie locali).
3.      Le attività di polizia locale possono essere svolte tramite:
        a) comando o distacco degli addetti;
        b) collaborazione tra Enti locali in determinate situazioni o 
circostanze;
        c) gestione associata delle funzioni tra Enti locali.
4.      I Comuni appartenenti a Comunità montane possono affidare alle 
stesse l’esercizio del servizio di polizia municipale ai sensi 
dell’articolo 11 comma 1 lettera d) della legge 31 gennaio 1994 n. 97 
(nuove disposizioni per le zone montane).”.
 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Sostituzione dell’articolo 4)
 
1. L’articolo 4 è così sostituito:
“Articolo 4
(Comando o distacco)
1.      Il comando o il distacco di addetti tra Enti locali può essere 
disposto per un periodo limitato di tempo previa intesa degli Enti 
locali medesimi, sempreché le esigenze che determinano il comando o il 
distacco ineriscano a funzioni di polizia locale.
2.      Durante il periodo di comando o di distacco, l’addetto mantiene 
il rapporto organico con l’Ente di appartenenza ed il proprio stato 
giuridico ed economico mentre dipende funzionalmente dall’Ente presso 
cui è comandato o distaccato.
3.      Il comando o distacco di addetti nell’ambito di diversi uffici 
dell’Ente di appartenenza non può avvenire se non per lo svolgimento 
di mansioni istituzionali della polizia locale e subordinatamente al 
nulla osta del responsabile del servizio, anche sulla base di criteri 
elaborati dal Comitato Tecnico consultivo regionale di cui 
all’articolo 19.”.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 6

(Sostituzione dell’articolo 6)
 
1. L’articolo 6 è così sostituito:
“Articolo 6
(Disciplina della collaborazione)
1.      Nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 si applicano, ove ne 
ricorrano le circostanze, le norme sulla mobilità del personale 
previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.
2.      I comandi e i distacchi di cui all’articolo 4 e l’impiego del 
personale di cui all’articolo 5 comma 1 lettera c) sono disposti 
previa comunicazione al Prefetto.”.
 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Modificazioni all’articolo 7)
 
1. Nell’articolo 7 le parole “di polizia municipale”, “Comuni” e 
“Comune” sono sostituite rispettivamente con le parole “di polizia 
locale”, “Enti locali” e “Ente locale”.
 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Inserimento di nuovi articoli)
 
1. Prima dell’articolo 8 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 7 bis.
(Istituzione del corpo di polizia provinciale)
1.      Per l’esercizio delle attività di polizia locale le Province per 
le funzioni ed i compiti ad esse attribuiti possono istituire con 
apposito regolamento il corpo di polizia provinciale con la dotazione 
di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo svolgimento di 
tutte le attività di polizia in maniera continuativa, efficiente ed 
efficace su tutto il territorio provinciale.
2.      Nella istituzione del corpo di polizia provinciale le Province 
tengono conto in modo particolare delle caratteristiche demografiche, 
morfologiche, urbanistiche e socio-economiche del territorio 
interessato.
 
Articolo 7 ter
(Regolamento provinciale)
1.      La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili 
professionali, lo stato giuridico e le funzioni del personale di 
polizia provinciale sono disciplinati dal regolamento di cui 
all’articolo 7 bis entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai 
contratti collettivi di lavoro nonché nel rispetto delle norme 
contenute nella presente legge.
2.      L’organigramma, le modalità di espletamento dei servizi di 
polizia provinciale, le uniformi ed i distintivi, nonché i mezzi 
tecnici posti a disposizione del corpo di polizia provinciale sono 
definiti nel regolamento di cui all’articolo 7 bis.
3.      Il regolamento provinciale di cui all’articolo 7 bis deve essere 
inviato alla Regione e al Ministero dell’interno per il tramite del 
Commissario di Governo.”.
 

 

 

 

ARTICOLO 9

(Soppressione dell’articolo 9)
 
1. L’articolo 9 è soppresso.
 

 

 

 

ARTICOLO 10

(Inserimento di un nuovo Capo)
 
1. Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
“CAPO IV 
DISPOSIZIONI COMUNI. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”
 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Inserimento dell’articolo 11 bis)
 
1. Prima dell’articolo 12 è inserito il seguente:
“Articolo 11 bis
(Rappresentanza istituzionale)
1.      Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della 
Comunità montana o l’Assessore da questi delegato sovrintende alle 
attività di polizia locale, impartisce gli indirizzi 
politico-amministrativi e vigila sullo svolgimento del servizio.
2.      Quando il servizio di polizia locale è svolto in forma 
associativa, nella convenzione di cui all’articolo 7 sono indicati il 
rappresentante ed i casi in cui gli addetti al servizio di polizia 
locale appartenenti ai diversi Enti locali sono soggetti all’autorità 
dell’Ente locale nel cui territorio si trovano ad operare.”.
 

 

 

 

ARTICOLO 12

(Modificazioni all’articolo 12)
 
1. Nell’articolo 12 le parole “di polizia municipale” sono sostituite 
dalle parole “di polizia locale” e le parole “tra i Comuni e le 
Comunità montane della Regione” sono sostituite dalle parole “tra gli 
Enti locali della Regione”.
2. L’articolo 12, comma 1, è così sostituito:
“1.     Per l’accesso ai profili professionali della polizia locale sono 
richiesti, oltre a quelli già previsti dalle vigenti norme, i seguenti 
ulteriori requisiti:
a)      possesso della patente di guida di categoria A e di categoria B o 
della sola patente di guida di categoria B se rilasciata anteriormente 
al 26 aprile 1988;
b)      normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;
c)      percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio.”.
 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Modificazioni all’articolo 13)
 
1. Nell’articolo 13 le parole “I Comuni, singoli o associati, e le 
Comunità montane” sono sostituite con le parole “Gli Enti locali”.
 

 

 

 

ARTICOLO 14

(Inserimento di Capo)
 
1. Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
“CAPO IV BIS
SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE”
 

 

 

 

ARTICOLO 15

(Soppressione di rubrica)
 
1. E’ soppressa la seguente rubrica:
“CAPO IV
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”
 

 

 

 

ARTICOLO 16

(Modificazione all’articolo 14)
 
1. Nell’articolo 14 le parole “di polizia municipale” sono sostituite 
con le parole “di polizia locale”.
 

 

 

 

ARTICOLO 17

(Modificazioni all’articolo 15)
 
1. Nell’articolo 15 le parole “polizia municipale” sono sostituite con 
le parole “polizia locale”.
 

 

 

 

ARTICOLO 18

(Modificazione all’articolo 16)
 
1. Nell’articolo 16 le parole “polizia municipale” sono sostituite con 
le parole “polizia locale”.
 

 

 

 

ARTICOLO 19

(Modificazione all’articolo 17)
 
1. Nell’articolo 17 le parole “di polizia municipale” sono sostituite 
con le parole “di polizia locale”.
 

 

 

 

ARTICOLO 20

(Soppressione di Capo)
 
1. Il CAPO V (APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI) è soppresso.
 

 

 

 

ARTICOLO 21

(Modificazione all’articolo 20)
 
1. Nell’articolo 20 le parole “polizia municipale” sono sostituite con 
le parole “polizia locale”.
 

 

 

 

ARTICOLO 22

(Modificazione all’articolo 21)
 
1. Nella rubrica e nel testo dell’articolo 21 le parole “di polizia 
municipale” sono sostituite dalle parole “di polizia locale”.
 

 

 

 

ARTICOLO 23

(Modifica all’articolo 23)
 
1. Nell’articolo 23 la parola “municipale” è sostituita dalla parola 
“locale”.
 

 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.


Data a Genova, addì 6 aprile 2000

MORI

 

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